Posto auto condominiale


La delibera condominiale, secondo la cassazione, non vale per l'assegnazione esclusiva dei posti, ma occorre un atto notarile
Posto auto condominiale
Un condominio, dopo regolare assemblea, deliberava quanto segue, assegnazione di 24 posti auto nel cortile condominiale comune, uno per ciascuno dei 24 appartamenti , autorizzazione a realizzare a proprie spese una copertura per il posto auto, obbligo di realizzare le eventuali coperture tutte con le stesse caratteristiche. Uno dei condòmini si rivolgeva al Tribunale ordinario, che però rigettava il ricorso. Il conseguente giudizio di appello annullava la delibera condominiale per i seguenti motivi: violazione del comma 2 art. 1120 cc, esclusione dalla decisione dei proprietari dei locali commerciali, che dal verbale non risultavano non essere proprietari del cortile. Pertanto il condominio presentava ricorso per Cassazione .La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23660/2016 si esprime sul ricorso presentato dal condominio. Il ricorrente presenta ricorso, lamentando: errata applicazione, da parte della Corte, del secondo comma, anziché il primo, dell’art. 1120 cc la decisione della Corte di avere censurato la delibera per aver escluso dall’assegnazione dei posti auto i proprietari dei locali commerciali, senza tener conto che era previsto che l’area retrostante dell’edificio fosse ceduta ai soli assegnatari degli alloggi . Innanzitutto richiamiamo l’art. 1120 cc, secondo cui: I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni. La Corte di Appello aveva sentenziato che: era chiaro il contrasto con il c.2 art. 1120, in quanto si vuole trasformare un’area di uso comune indivisa in porzioni di uso esclusivo, l’invalidità del quorum dell’assemblea, che escludeva i proprietari dei fondi commerciali, in quanto non si evinceva da alcuna parte che gli stessi non potevano servirsi del cortile condominiale . La Corte di Cassazione considera ragionevoli le motivazioni della Corte di appello e rigetta il ricorso presentato dal condominio.

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di Geom. Giuseppe Santoriello

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