Potere sostitutivo in caso di inerzia della P.A.
L'organo di governo individua il titolare del potere sostituivo, per le ipotesi di mancata o tardiva emanazione del provvedimento espresso
La Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo stabilisce il dovere per la P.A. di concludere il procedimento amministrativo con l'emanazione di un provvedimento espresso, sia nel caso in cui il procedimento sia stato avviato su istanza di parte, sia qualora debba essere avviato d'ufficio.
Spesso accade, però, che i termini di conclusione del procedimento non vengano rispettati. Il privato si trova costretto, così, a fare i conti con tempistiche eccessivamente lente e con le conseguenti incertezze in ordine alla propria situazione giuridica soggettiva.
Il rimedio previsto dall’ordinamento, ai fini della tutela nei confronti dell'inerzia della P.A., è il ricorso avverso il silenzio (disciplinato dal codice del processo amministrativo).
Il Legislatore, tuttavia, anche in un’ottica deflattiva del contenzioso, è intervenuto con il D. L. n. 5/2012, introducendo, all’art. 2 della Legge 241/1990, i commi 9 bis e seguenti, recanti la disciplina del potere sostitutivo, di cui il privato può chiedere l’esercizio.
In caso di inerzia perpetrata dalla P.A., l’interessato, cioè, può rivolgersi al titolare del potere sostituivo individuato dall’organo di governo, affinché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso la struttura competente della medesima P.A. o attraverso la nomina di un commissario.
Spesso accade, però, che i termini di conclusione del procedimento non vengano rispettati. Il privato si trova costretto, così, a fare i conti con tempistiche eccessivamente lente e con le conseguenti incertezze in ordine alla propria situazione giuridica soggettiva.
Il rimedio previsto dall’ordinamento, ai fini della tutela nei confronti dell'inerzia della P.A., è il ricorso avverso il silenzio (disciplinato dal codice del processo amministrativo).
Il Legislatore, tuttavia, anche in un’ottica deflattiva del contenzioso, è intervenuto con il D. L. n. 5/2012, introducendo, all’art. 2 della Legge 241/1990, i commi 9 bis e seguenti, recanti la disciplina del potere sostitutivo, di cui il privato può chiedere l’esercizio.
In caso di inerzia perpetrata dalla P.A., l’interessato, cioè, può rivolgersi al titolare del potere sostituivo individuato dall’organo di governo, affinché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso la struttura competente della medesima P.A. o attraverso la nomina di un commissario.
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