Pratiche commerciali ritenute in ogni caso aggressive


Ecco quali sono le ipotesi di pratiche commerciali ritenute in ogni caso aggressive previste dall'art. 26 del Codice del Consumo
Pratiche commerciali ritenute in ogni caso aggressive

Che cosa si intende per pratiche commerciali aggressive? Come difendersi nel caso in cui veniamo sottoposti a simili fatti? Bisogna subito dire che tali comportamenti sono contrari alla libertà personale perchè ledono il processo di legittima autodeterminazione dell'individuo consumatore di acquistare o meno un prodotto o servizio secondo le proprie preferenze e scelta e non perchè esageratamente sollecitato.

Sono pratiche illegittime che non possono essere attuate e qualora si verificassero verrebbero sanzionate. Tali modalità possono portare all'invalidazione del contratto concluso dal consumatore? Se la pratica commerciale proprio perchè aggressiva è stata l'unica ragione per la quale è stato compiuto l'acquisto del prodotto tale da averne condizionato la scelta in modo determinante di preferire o meno l'acquisto la risposta non può che essere affermativa.

Andiamo a vedere le diverse ipotesi previste dall' Art. 26. Codice del Consumo
(Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive)

Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali:

a) creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto;

b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale;

c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 58 e l'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali;

e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;

f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall'articolo 66-sexies, comma 2;

g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista;

h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio né vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore”.

Le varie ipotesi

Lettera a): In questo caso viene considerata l'ipotesi di pratica commerciale aggressiva per cui il consumatore debba per forza concludere un contratto solo per il fatto di essere entrato in un locale commerciale; la norma ci dice che, invece, il consumatore è libero di entrare in un locale commerciale e non dovere concludere alcun contratto. E'chiaro che chiunque può lasciare il locale commerciale anche senza avere acquistato alcun prodotto o servizio;

Lettera b) e c): I casi considerati sono quelli di effettuare delle vendite di prodotti o servizi al domicilio del consumatore b) o attraverso ripetute e non richieste siollecitazioni commerciali per telefono, via fax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione c). Le norme in esame non vietano vendite nel domicilio del consumatore o attraverso diversi tipi di sollecitazioni commerciali, ma vietano l'ipotesi in cui il venditore ignori gli inviti del consumatore a lasciare la sua abitazione o a non ritornarvi o a non essere troppo insistente per telefono o inviando continuamente e-mail od altro. A meno che la legge lo permetta ai fini dell'esecuzione di una obbligazione contrattuale. Nell' ipotesi sub c) vengono anche fatte salve le norme sulla privacy che tutelano i cittadini dalla divulgazioni dei propri dati quali numeri di telefono indirizzi e-mail...;

Lettera d): Questo caso di pratica commerciale aggressiva concerne l'ipotesi del consumatore che pur volendo richiedere il risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione viene dissuaso alla sua legittima pretesa attraverso modalità che hanno l'obiettivo di ostacolarlo così che rinunci: o facendogli credere che per stabilire la fondatezza della richiesta vi sia la necessità di allegare alla stessa documenti assolutamente inconfacenti o con un comportamento omissivo quale quello di non rispondere sistematicamente alla relativa corrispondenza;

Lettera e): Vietato dalla legge è, salvo quanto previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, qualsiasi sollecitazione contenuta in un messaggio pubblicitario fatta proposta direttamente ai bambini per convincerli ad acquistare o che convincano i propri genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;

Lettera f): Questo tipo di pratica commerciale è considerata in ogni caso aggressiva, poiché pur non avendo il consumatore richiesto alcun prodotto gli viene richiesto il pagamento o la restituzione o la custodia dello stesso, salvo quanto previsto dall' art. 66-sexies del Codice del Consumo. Quest'ultimo articolo (si tratta esattamente dell' art. 66-quinquies del Codice del Consumo) prevede che “Il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricita', teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall'articolo 20, comma 5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso”;

Lettera g): Questa viene considerata una pratica commerciale in ogni caso aggressiva poiché la sollecitazione all' acquisto viene attuata informando il consumatore di una situazione di pericolo del professionista: o alla perdita del lavoro o alla sua stessa sussistenza in caso di mancato acquisto;

Lettera h): Si fa credere un fatto che nella realtà non è avvenuto ossia che si sia verificata una vincita a premi o che il consumatore vincerà un premio o che ciò potrà avvenire compiendo una apposita azione, oppure che una azione volta all'ottenimento del premio è subordinata ad un pagamento o a dei costi;

Ai sensi dell'art. 27 comma 1-bis del Codice del Consumo spetta all'Autorità di Garanzia della Concorrenza e del Mercato la competenza esclusiva ad agire e sanzionare i professionisti che hanno avuto condotte integranti pratiche commerciali illegittime per cui: la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell'Autorità di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta”.

Difatti, cosi recita art. 27 secondo comma che:L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorità si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l'Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorità è indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro”.

Articolo del:


di Gianluca Di Natale

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