Pre-riconoscimento del nascituro per coppie non sposate
Il riconoscimento posteriore al concepimento, ma prima del parto per coppie non sposate consiste in una dichiarazione solenne e irrevocabile resa dai futuri genitori avanti all’Ufficiale dello Stato civile del comune di residenza della madre, in forza di cui viene affermato che dall’unione naturale dei conviventi, è stato concepito un figlio che madre e padre si impegnano sin da quel momento a riconoscere.
L’istituto in esame, che trova le sue radici nell’articolo 254 del codice civile, ha quale precipuo scopo quello di garantire il sorgere del rapporto di filiazione, anche nel caso in cui la madre e/o il padre non possano presentarsi per un qualsiasi motivo a rendere la dichiarazione di riconoscimento.
Nel nostro ordinamento giuridico, sebbene sia stata introdotta la legge 10 dicembre 2012, n. 219 recante le "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", che ha apportato modifiche in materia di riconoscimento prevedendo l'eliminazione dall'ordinamento delle residue distinzioni tra status di figli legittimi e figli naturali, permangono tuttavia talune differenze. Invero, solo per i figli nati in costanza di matrimonio, maternità e paternità si danno per presunte.
Per contro, nel caso di coppie conviventi, è presunta solo la maternità ma non la paternità, pertanto il padre non potrebbe procedere al riconoscimento del figlio senza la presenza della madre ovvero senza la sua preventiva autorizzazione.
Per ovviare a tale problematica, il Legislatore ha previsto il riconoscimento del nascituro anche prima del parto, di fondamentale importanza soprattutto in caso di complicazioni durante il parto, al fine di permettere al padre di prendere le decisioni urgenti che si rendessero all’uopo necessarie, ovvero in caso di prolungato impedimento della genitrice, per scongiurare il rischio che decorrano i dieci giorni canonici per provvedere al riconoscimento del figlio in anagrafe.
Venendo al lato pratico, la procedura in esame può essere richiesta quando vi sia uno stato di gravidanza conclamata della madre e i genitori non siano tra loro parenti o affini nei gradi che ostano il riconoscimento (articoli 250 e 251 del Codice Civile).
La dichiarazione può essere effettuata:
• dalla sola madre;
• entrambi i genitori;
• dal padre solamente dopo il riconoscimento già effettuato dalla madre e con il consenso della stessa. Non è, infatti, ammesso il riconoscimento del solo padre in quanto l'identificazione del nascituro comporta necessariamente l'indicazione della madre che è possibile solo se questa lo consente (articolo 258 codice civile).
I documenti necessari per poter procedere al pre- riconoscimento sono:
• documenti di riconoscimento di entrambi i futuri genitori in corso di validità,
• attestato di gravidanza
Una volta presentata la domanda, l’ufficio competente fisserà un appuntamento in cui i futuri genitori presteranno la dichiarazione solenne ed irrevocabile di cui verrà rilasciata copia del verbale agli interessati.
In conclusione, venuto alla luce il figlio, il padre potrà recarsi all’Anagrafe munito del verbale redatto dall’Ufficiale dello stato civile e del certificato rilasciato dall’ospedale, provvedendo così da solo a registrare la nascita del figlio.
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