Preavviso di ipoteca fiscale e risarcimento danni


Si torna sull'onere di Equitalia di comunicare il preavviso di iscrizione ipotecaria e di risarcire i danni derivanti dall'ipoteca illegittima.
Preavviso di ipoteca fiscale e risarcimento danni
Prima di procedere ad ipotecare i beni immobili, Equitalia deve preventivamente comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione; così è previsto dall’art. 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/1973 come introdotto dal D.L. 70/2011. Tale comunicazione preventiva contiene l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca.
La Corte di Cassazione, con due recenti sentenze (Cass. civ., sez. trib., 24/06/2016 n. 13115 e Cass. civ., sez. VI, 12/05/2016 n. 9797), ha ribadito la funzione di tale comunicazione preventiva, che non è solamente quella di mettere in condizione il contribuente di pagare senza subire l’ipoteca, ma altresì di presentare memorie ed osservazioni all’Amministrazione finanziaria per segnalare eventuali vizi o irregolarità.
Difatti il contraddittorio amministrativo, quale dialogo costruttivo tra cittadino e p.a., deve essere riconosciuto anche nell’ambito della riscossione dei tributi. Sul punto si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel ricordare che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea (Cass. civ., SS.UU., 18/09/2014 n. 19667).
Nell’ipotesi in cui l’iscrizione ipotecaria non sia stata preceduta dalla comunicazione preventiva o non sia stato rispettato il termine dilatorio di trenta giorni, le citate sentenze della Corte precisano tuttavia che, attesa lo natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla declaratoria giudiziale d'illegittimità.
Alla stregua di tale orientamento è opportuno impugnare tempestivamente l’iscrizione ipotecaria nel termine di sessanta giorni dalla notifica della medesima o dalla sua conoscenza poiché si rischia altrimenti di sanare il vizio relativo alla omessa comunicazione preventiva.
Si ricorda che l’illegittima iscrizione ipotecaria mette in condizione il contribuente di chiedere il risarcimento dei danni, principio di recente ribadito dalla giurisprudenza (Cass. civ., SS.UU., 31/05/2016 n. 11379).
La causa risarcitoria va incardinata davanti al giudice ordinario - ossia il Tribunale competente per territorio - e non davanti alle Commissioni tributarie, dal momento che l’oggetto del procedimento riguarda un diritto soggettivo e la norma primaria del neminem laedere.

A parere di chi scrive, laddove l’ipoteca risultasse viziata dalla omessa comunicazione preventiva, per ottenere da Equitalia il risarcimento dei danni si dovrebbe dedurre e dimostrare un profilo ulteriore di illegittimità rispetto alla mera carenza del preavviso; e cioè che, ove preventivamente allertato, il contribuente avrebbe potuto evitare l’ipoteca pagando l’intero oppure avrebbe potuto segnalare vizi del procedimento tali da impedire l’iscrizione ipotecaria o da consentirla per un importo inferiore passibile di essere saldato.
Inoltre rimane da comprendere se il contribuente possa essere ammesso al risarcimento del danno nel caso in cui non abbia tempestivamente impugnato l'ipoteca illegittima giacché, in senso contrario, gli si potrebbe rimproverare la colpevole inerzia; nondimeno, in un simile frangente, anziché escludere in toto il risarcimento danni, si potrebbe ipotizzare una riduzione ai sensi dell'art. 1227 c.c. per il c.d. concorso colposo del creditore.

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di Avv. Andrea Bugamelli

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