Prelievi arbitrari dal conto cointestato


Secondo il Tribunale di Roma vanno restituite le somme prelevate arbitrariamente dal conto cointestato in prossimità della separazione
Prelievi arbitrari dal conto cointestato
Un uomo ha adito il Tribunale di Roma affinchè condannasse la moglie alla restituzione di somme arbitrariamente prelevate dal conto cointestato ai coniugi in prossimità della separazione.
La donna ha chiesto il rigetto della domanda sostenendo sostanzialmente che si trattasse: a. di somme utilizzate per la gestione del ménage familiare; b. di somme di proprietà di entrambi i coniugi; c. di somme messe a disposizione per spirito di liberalità.
Indubbia è risultata la circostanza che la moglie avesse prelevato le somme oggetto della domanda di restituzione: tale fatto è stato confermato sia dai documenti prodotti dal marito (estratti conto) sia dalla stessa donna che, in sede di interrogatorio formale, ha confermato di aver attinto del denaro dal conto cointestato.
Il Tribunale si è dunque pronunciato sulla legittimità dei prelievi operati dalla donna.
Nella sentenza in commento, il Giudice ha preliminarmente evidenziato che "la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cod. civ.) con la conseguente appartenenza ad entrambi i contestatari, ciascuno nella misura del 50%, delle somme ivi depositate. Tale presunzione, tuttavia, trattandosi di presunzione legale "juris tantum", può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (cfr. Cass. n. 28839/2008; n. 18777/2015; n. 1087/2000)".
Nel caso in esame, la presunzione di pari comproprietà tra i cointestatari delle somme depositate sui conti correnti bancari è stata superata dalla prova dell’esclusiva provenienza del denaro ivi depositato dall’attività lavorativa del marito, unico percettore di reddito all’interno della famiglia (la donna era infatti casalinga).
Inoltre, è rimasta del tutto indimostrata la tesi della convenuta, secondo cui le somme prelevate dai conti comuni furono dalla stessa impiegate per l’adempimento di obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che "se è pur vero che, ai sensi dell’art.191, 1 comma c.c., sono escluse dall’obbligo restitutorio in favore della comunione legale le somme prelevate dal coniuge dal patrimonio comune qualora impiegate per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 186 c.c., tra cui vi rientrano quelle per il mantenimento della famiglia, per l’istruzione e l’educazione dei figli e quelle contratte, anche separatamente, nell’interesse della famiglia, deve rilevarsi - nel caso in esame - che la prova del reimpiego di quanto prelevato per necessità familiari, a cui soggiaceva la convenuta (cfr. in tema di onere probatorio Cass. n. 20457/2016), non può dirsi in alcun modo raggiunta". Allo stesso modo, non è stato provato che le somme prelevate siano state messe a disposizione della donna da parte del marito per spirito di liberalità.
Dunque, alla luce del ragionamento su riportato, il Tribunale ha condannato la donna alla restituzione delle somme indebitamente prelevate nonché al pagamento delle spese di lite.

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di Avv. Francesca Verdicchio

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