Prelievo del sangue per accertare il tasso alcolemico


Non sempre la Polizia può procedere senza avvisare il soggetto della facoltà di nominare un difensore
Prelievo del sangue per accertare il tasso alcolemico
La richiesta di prelievo ematico da parte della polizia giudiziaria alla struttura ospedaliera dove il paziente, coinvolto in un sinistro stradale, è ricoverato deve considerarsi "atto investigativo" e pertanto impone da parte degli operanti di rivolgere invito all’indagato a nominare un difensore di fiducia.
Questi i fatti: a seguito di un sinistro stradale i conducenti delle autovetture coinvolte, Caio e Sempronio, per le lesioni riportate, venivano trasportati in ospedale per le cure del caso. Dagli esami diagnostici si riscontrava una frattura femorale scomposta, mentre dopo ben tre ore dagli ultimi prelievi ematici eseguiti per scopo terapeutico sul paziente, la Polizia Giudiziaria faceva formale istanza alla struttura ospedaliera affinchè venissero svolti a carico dello stesso Caio altri esami del sangue per verificare l’eventuale abuso di sostanze alcoliche o psicotrope.
Ma il referto attestante la presenza oltre i limiti di legge di sostanza alcolica nel sangue è inutilizzabile nel processo a carico dell’imputato Caio poiché la fonte di prova è stata acquisita in violazione dei divieti stabiliti dalla legge (art. 191 c.p.p.).
Infatti, nessun consenso è richiesto da parte del soggetto per il prelievo ematico eseguito nell'ambito di un protocollo medico o di pronto soccorso e ciò anche ai fini della necessità di adeguate cure farmacologiche.
Mentre, nel caso di specie, trattandosi di prelievi effettuati solo per la verifica del tasso alcolemico e non nell'ambito di un protocollo sanitario (gli esami del sangue necessari ai sanitari per poter approntare le cure del caso, erano stati già effettuati), pur se non necessario il consenso, andava fatto avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia; obbligo, questo, non rispettato nel caso riportato (Cass. Penale Sez. IV n. 46386/15).
Nella vicenda in questione, la polizia giudiziaria incaricata delle indagini non ha eseguito una "mera" richiesta di prelievo, ma ha formalizzato una espressa istanza alla struttura sanitaria di eseguire un accertamento ben specifico ed invasivo a carico del paziente CAIO e gli operatori sanitari hanno agito, conseguentemente, quali ausiliari di quest’ultima nel compimento dell’atto di indagine (art. 348 comma 4 c.p.p.).
La sola esecuzione di un rilievo per opera della P.G. costituisce immediatamente un "fatto investigativo" che investe il soggetto passivo della qualità di indagato con consequenziale apertura di un procedimento penale a suo carico.
La richiesta di accertamento della P.G. (istanza di prelievo ematico) e l’esecuzione di questo con consegna dei risultati agli operanti, colloca l’accertamento stesso in fase "endoprocedimentale" e pertanto in netto contrasto logico-giuridico con la nozione di documento (art. 234 c.p.p.) che ha esclusiva caratteristica di pre-formazione al procedimento stesso, ricadendo invece l’atto acquisito non come documento bensì come documentazione, attività strumentale alla conservazione (su più svariati supporti materiali o magnetico-informatici) degli atti investigativi compiuti nell’ambito di un procedimento penale.
Secondo orientamento della Corte di Legittimità (SS. UU. sent. 5.2 .2015, n.5396) è pacifico che l'avvertimento del diritto all'assistenza difensiva di cui all'art.114 disp.att.c.p.p., che per il tramite dell'art. 356 c.p.p. richiama gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone", di cui all'art. 354 c.p.p., è riferibile anche agli accertamenti eseguiti dalla P.G. sul tasso alcolemico del conducente di un veicolo ai fini della verifica dell'eventuale stato di ebbrezza.
Si rileva come nel momento in cui tali verifiche vennero effettuate, dovessero ritenersi già emersi a carico del conducente indizi di reità per una fattispecie di guida in stato di ebbrezza, tanto che, prima di procedere a tale accertamento indifferibile ed urgente, al medesimo avrebbe dovuto essere dato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Quanto poi al momento utile per sollevare la relativa eccezione, sempre la Suprema Corte a Sezioni Unite (n. 5396/15) ha affermato che le nullità a regime intermedio verificatesi prima del giudizio non possono essere più dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.
E’ pacifico, dunque, che il limite temporale per la proposizione tempestiva dell'eccezione di nullità è rappresentata dalla deliberazione della sentenza di primo grado.
Sulla scorta di quanto sopra argomentato, ne consegue che il referto attestante l’accertamento del tasso alcolemico a carico di CAIO è da ritenersi inutilizzabile con espunzione dall’incarto processuale del richiamato referto e della documentazione collegata.

Avv. Pasquale Improta

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di Avv. Pasquale Improta

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