Premi di risultato e conseguimento di un risultato incrementale


L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul regime fiscale agevolato sui premi di risultato
Premi di risultato e conseguimento di un risultato incrementale

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 19 ottobre 2018, n. 78/E, fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità del regime fiscale agevolato sui premi di risultato.

Come previsto dalla legge di Bilancio 2016, nell’ipotesi in cui ai lavoratori dipendenti siano corrisposti dei premi collegati ai risultati raggiunti, tali emolumenti vengono assoggettati a un’imposta pari al 10%.

Il limite massimo del premio agevolabile è stato fissato a 3.000 euro dalla legge di Bilancio 2017 (4.000 euro nel caso in cui nell’organizzazione del lavoro vi sia un coinvolgimento paritetico dei lavoratori dipendenti da parte delle imprese).

Ai fini dell’accesso al regime di favore è necessario che il reddito di lavoro dipendente (deve essere misurato nell’anno che precede quello dell’erogazione del premio) non sia superiore all’importo di 80.000 euro.

Ulteriori condizioni devono essere soddisfate per l’applicazione del regime di favore:

– il premio di risultato deve essere di ammontare variabile;

– il premio deve essere corrisposto in presenza di incrementi del livello produttivo, del reddito, di efficienza e innovazione, nonché di qualità;

– il premio va corrisposto in esecuzione di contratti collettivi territoriali ovvero aziendali che sono stati stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative (ovvero di contratti aziendali collettivi che sono stati stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle predette associazioni oppure dalla rappresentanza sindacale unitaria).

L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che il requisito dell’incremento del risultato dell’azienda costituisce un requisito essenziale dell’agevolazione.

In ragione di questo, nell’ipotesi in cui l’erogazione del premio di risultato non sia subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, il premio di risultato non può fruire del regime fiscale agevolato.

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di Elena Pitalis

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