Prepensionamenti: modalità di accesso e funzionamento


La pensione anticipata è il trattamento pensionistico che viene erogato ai lavoratori introdotta con la Legge Fornero
Prepensionamenti: modalità di accesso e funzionamento
La pensione anticipata è il trattamento pensionistico che viene erogato ai lavoratori iscritti alla assicurazione generale obbligatoria, ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della stessa, nonché agli iscritti presso la gestione separata dell’Inps. Tale trattamento può essere conseguito anche soltanto con il perfezionamento del requisito contributivo, a prescindere dall’età del lavoratore. La pensione anticipata è stata introdotta nel gennaio del 2012 con la legge Fornero (art. 24, D.L. n. 201/2011), in sostituzione della pensione di anzianità. La stessa ha previsto contemporaneamente un sistema (ad oggi bloccato sino al 2017) che disincentiva il lavoratore attraverso la realizzazione di una riduzione del rateo in base a quello che è il tempo che manca per il raggiungimento di un limite minimo di età fissato in 62 anni. I lavoratori dipendenti che al 31 dicembre 1995 erano già in possesso di anzianità contributiva, potevano accedere alla pensione anticipata, indipendentemente dall’età anagrafica, col perfezionamento, per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, di una anzianità contributiva pari a 41 anni e 6 mesi per le donne, e a 42 anni e 6 mesi per gli uomini. Tali requisiti si sono successivamente inaspriti, tanto che, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata, è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, e a 41 anni e 10 mesi per le donne. Dunque, è evidente che da quest’anno i requisiti si sono ulteriormente innalzati, con un balzo in avanti di ben 4 mesi, a causa degli aumenti periodici connessi alla "speranza di vita". Inoltre, dal 2019, è previsto un ennesimo adeguamento alla speranza di vita di cui però ancora non si hanno notizie precise. Giova ribadire che, perché possa essere conseguita la prestazione pensionistica, è necessario che sia cessato il rapporto di lavoro dipendente, mentre non è richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo. Come innanzi anticipato, però, è prevista una sorta di penalizzazione. Infatti, il lavoratore che perfezionando i requisiti dal 2012 in poi va in pensione anticipata con una età inferiore a 62 anni è penalizzato sulla quota retributiva. Nello specifico, il taglio è pari all’1% per ogni anno di anticipo fino ad un massimo di due, mentre è pari al 2% per ogni anno di anticipo superiore a due anni. Naturalmente, nell’ipotesi in cui l’età che viene raggiunta dal lavoratore al momento del pensionamento non è interamente espressa in anni, la riduzione percentuale viene proporzionata in relazione al numero dei mesi raggiunto. La riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Dunque, per i lavoratori che hanno una anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; per coloro invece che hanno una anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995. Dal 1° gennaio 2015, la riduzione percentuale del trattamento pensionistico non si applica limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva previsto entro il 31 dicembre 2017. Per quel che concerne i ratei di pensione corrisposti dal 1° gennaio 2016, la riduzione del trattamento già effettuata per gli anni 2012- 2014, non si applica ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva previsto entro il 31 dicembre 2017. Per quel che concerne le pensioni con decorrenza sino al 31 dicembre 2014, non è stata applicata la riduzione della quota retributiva in presenza di anzianità contributiva derivante da prestazione effettiva di lavoro (compreso periodo di maternità, dell’obbligo di leva, infortunio, ecc.). L’art. 24, comma 11, D.L. n. 201/2011, prevede inoltre un altro tipo di pensione anticipata riguardante i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 e che rientrano quindi in un sistema contributivo puro.

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di Raffaele Ingrosso

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