Prescrizione breve per le cartelle esattoriali
La Corte di Cassazione ha finalmente chiarito che vige la prescrizione breve per le cartelle non opposte
Due recentissime sentenze dei Giudici di Legittimità hanno finalmente chiarito l’annosa questione della prescrizione delle cartelle di pagamento emesse da Equitalia.
Il problema che da sempre veniva sottoposto ai Giudici di merito riguardava la prescrizione delle cartelle esattoriali dopo che queste erano state ritualmente notificate al legittimo destinatario. L’orientamento delle Corti minori era quello di far ricorso alla prescrizione di cui all’art. 2953 C.C., per le cartelle divenute definitive, ma i Giudici di vertice hanno ribaltato tale orientamento stabilendo che non è possibile far ricorso alla norma, in commento, se non dopo una sentenza passata in giudicato.
In buona sostanza, nel caso di una cartella di pagamento divenuta definitiva perché ritualmente notificata ma non opposta, la prescrizione applicabile a tale atto conserva il termine prescrizionale previsto per il tributo (5 anni per contributi, imposte fiscali e 3 anni bollo auto), mentre in caso di opposizione giudiziaria dopo che la sentenza è passata in giudicato si fa ricorso all’art. 2953 C.C. che prevede la prescrizione lunga - 10 anni.
Con le due sentenze (Cass. SS.UU. n..23397/2016 - Cass. n.7412017) i Supremi Giudici hanno statuito che detto principio si applica a tutte le cartelle a prescindere della natura del debito, quindi previdenziali, imposte e tasse fiscali e Enti Locali.
Per completezza, infine, è opportuno ricordare la magistrale sentenza emessa dalla CTP di Catania (sent. 13229/09/2016) che è giunta alla stessa conclusione.
Occorre quindi, prima di procedere alla cieca alla rottamazione dei ruoli valutare se il debito è definitivamente prescritto, in tal caso occorre far ricorso tempestivamente per evitare che altri atti non opposti possano rinnovare e/o interrompere i termini di prescrizione.
Il problema che da sempre veniva sottoposto ai Giudici di merito riguardava la prescrizione delle cartelle esattoriali dopo che queste erano state ritualmente notificate al legittimo destinatario. L’orientamento delle Corti minori era quello di far ricorso alla prescrizione di cui all’art. 2953 C.C., per le cartelle divenute definitive, ma i Giudici di vertice hanno ribaltato tale orientamento stabilendo che non è possibile far ricorso alla norma, in commento, se non dopo una sentenza passata in giudicato.
In buona sostanza, nel caso di una cartella di pagamento divenuta definitiva perché ritualmente notificata ma non opposta, la prescrizione applicabile a tale atto conserva il termine prescrizionale previsto per il tributo (5 anni per contributi, imposte fiscali e 3 anni bollo auto), mentre in caso di opposizione giudiziaria dopo che la sentenza è passata in giudicato si fa ricorso all’art. 2953 C.C. che prevede la prescrizione lunga - 10 anni.
Con le due sentenze (Cass. SS.UU. n..23397/2016 - Cass. n.7412017) i Supremi Giudici hanno statuito che detto principio si applica a tutte le cartelle a prescindere della natura del debito, quindi previdenziali, imposte e tasse fiscali e Enti Locali.
Per completezza, infine, è opportuno ricordare la magistrale sentenza emessa dalla CTP di Catania (sent. 13229/09/2016) che è giunta alla stessa conclusione.
Occorre quindi, prima di procedere alla cieca alla rottamazione dei ruoli valutare se il debito è definitivamente prescritto, in tal caso occorre far ricorso tempestivamente per evitare che altri atti non opposti possano rinnovare e/o interrompere i termini di prescrizione.
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