Prescrizione cartella imposta registro su sentenza
L'imposta di registro iscritta a ruolo a seguito del deposito della sentenza civile si prescrive in cinque anni. Non si applica il termine decennale.
Considerato che:
L’art. 76, C.1, del D.P.R. n.131/86 recita "l’imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui ...omissis... si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio".
L’art. 5 del D.P.R. n.131/86 recita "sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa ... omissis...".
L’art.8 della parte prima della tariffa individua tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, gli atti dell’Autorità Giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili.
L'art. 54 del D.P.R. n.131/86 recita "quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio ...omissis..., l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione ...omissis... con invito ad effettuare entro il termine di 60 giorni il pagamento dell'imposta ...omissis... Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare".
Tanto considerato, dal combinato disposto di cui agli art.76, art.5, art.54 e art.8 della tariffa parte prima, del D.P.R. n.131/86, se ne deduce che: "l'imposta di registro sugli atti dell'Autorità Giudiziaria ordinaria deve essere richiesta a pena di decadenza, in assenza di un atto definitivo, nel termine di 5 anni dal deposito della sentenza".
Perchè possa trovare applicazione il termine quinquennale è, però, importante che l’imposta di registro non sia sia resa definitiva (come ad esempio nel caso di un avviso di liquidazione non impugnato), in tal caso trova applicazione il termine decennale di cui all’art. 78 del D.P.R. n.131/1986 il quale dispone testualmente: "Il credito dell'Amministrazione finanziaria definitivamente accertato si prescrive in dieci anni".
In conclusione, in mancanza dell’avviso di liquidazione, non esistendo il presupposto della definitività del credito, la successiva iscrizione a ruolo dell'imposta di registro è da ritenere prescritta se notificata oltre il termine di cinque anni. In effetti, "l'imposta definitivamente accertata" altro non è che un provvedimento immutabile che rende inoppugnabile la pretesa erariale. Quindi, in assenza di tale definitività non esiste alcuna imposta definitiva e quindi nessun credito definitivo, per cui non può tornare applicabile la norma sulla prescrizione decennale di cui all'art. 78.
Per eventuali approfondimenti: gianluca.gaeta@alice.it
L’art. 76, C.1, del D.P.R. n.131/86 recita "l’imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui ...omissis... si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio".
L’art. 5 del D.P.R. n.131/86 recita "sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa ... omissis...".
L’art.8 della parte prima della tariffa individua tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, gli atti dell’Autorità Giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili.
L'art. 54 del D.P.R. n.131/86 recita "quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio ...omissis..., l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione ...omissis... con invito ad effettuare entro il termine di 60 giorni il pagamento dell'imposta ...omissis... Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare".
Tanto considerato, dal combinato disposto di cui agli art.76, art.5, art.54 e art.8 della tariffa parte prima, del D.P.R. n.131/86, se ne deduce che: "l'imposta di registro sugli atti dell'Autorità Giudiziaria ordinaria deve essere richiesta a pena di decadenza, in assenza di un atto definitivo, nel termine di 5 anni dal deposito della sentenza".
Perchè possa trovare applicazione il termine quinquennale è, però, importante che l’imposta di registro non sia sia resa definitiva (come ad esempio nel caso di un avviso di liquidazione non impugnato), in tal caso trova applicazione il termine decennale di cui all’art. 78 del D.P.R. n.131/1986 il quale dispone testualmente: "Il credito dell'Amministrazione finanziaria definitivamente accertato si prescrive in dieci anni".
In conclusione, in mancanza dell’avviso di liquidazione, non esistendo il presupposto della definitività del credito, la successiva iscrizione a ruolo dell'imposta di registro è da ritenere prescritta se notificata oltre il termine di cinque anni. In effetti, "l'imposta definitivamente accertata" altro non è che un provvedimento immutabile che rende inoppugnabile la pretesa erariale. Quindi, in assenza di tale definitività non esiste alcuna imposta definitiva e quindi nessun credito definitivo, per cui non può tornare applicabile la norma sulla prescrizione decennale di cui all'art. 78.
Per eventuali approfondimenti: gianluca.gaeta@alice.it
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