Prescrizione cartelle esattoriali: 5 o 10 anni?


Le opportunità veicolate dalla c.d. "definizione agevolata" possono nascondere insidie qualora il co
Prescrizione cartelle esattoriali: 5 o 10 anni?

E’ scaduto da qualche giorno il termine ultimo utile per poter aderire alla c.d. "definizione agevolata" dei carichi affidati all'ex Equitalia (ora Agenzia delle Entrate - Riscossioni). E' noto che tale opportunità offerta al contribuente - comunemente nota come "rottamazione delle cartelle" - è stata dapprima introdotta dal collegato alla Finanziaria 2017 e successivamente riproposta nel D.L. 148/2017 convertito con modificazioni in Legge 172/2017: essa consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento. In concreto, una volta formalizzata la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata i contribuenti potranno estinguere i debiti in un'unica soluzione a Luglio 2018 oppure a rate fino ad un massimo di 5. E' utile evidenziare l’opportunità di attivare (soprattutto dopo la scadenza del suddetto termine del 15 Maggio) i più opportuni controlli sulle determinazioni che andrà ad assumere l’Agente della Riscossione. Infatti, dal punto di vista più strettamente difensivo della posizione del singolo contribuente, si è posta - dapprima nella prassi e quindi nella giurisprudenza, sia di merito che di legittimità - la questione relativa alla prescrizione da applicare ai crediti erariali (fiscali e contributivo/previdenziali): se essa cioè coincida con quella decennale ordinaria di cui all'art. 2946 c.c. ovvero con quella quinquennale di cui all'art. 2948 c.c..
Sul punto è intervenuta autorevolmente la Corte di Cassazione nel 2015 statuendo (con Ordinanza 20.213/2015) a favore del contribuente nei termini che si vanno ad illustrare. Nello specifico, infatti, l'organo nomofilattico - nel ricostruire il proprio ragionamento - ha stabilito che sussiste la prescrizione quinquennale laddove il titolo esecutivo su cui si fonda la pretesa creditoria dell'Ente impositivo sia unicamente costituito dalla cartella esattoriale dell'Ente di Riscossione, per esempio Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione). Ancor più recentemente è intervenuta la Ctr Lombardia con la sentenza 1883/16/2018 (la quale a sua volta ha richiamato le Sezioni Unite della Cassazione (23397/2016), avallando l'interpretazione favorevole alla prescrizione quinquennale. Analogamente si è pronunciata la Ctp di Treviso (Sentenza 82/02/2018): "gli atti amministrativi quali l'accertamento, la cartella di pagamento et similia non sono suscettibili di passare in giudicato con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 2953 c.c. - cosiddetta actio iudicati - riservata solamente alle sentenze di condanna ovvero al decreto ingiuntivo". La prescrizione ordinaria decennale è applicabile invece a titoli di accertamento/condanna (siano essi di natura amministrativa o giudiziale) nel frattempo divenuti definitivi: si pensi ad esempio agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate. Le cartelle di Equitalia non possono considerarsi retti dall'irretrattabilità e definitività propri del titolo di accertamento. Il diritto dell’Agente della Riscossione di procedere in via esecutiva si fonda, in altre parole, su di un particolare titolo esecutivo (il ruolo appunto) costituito dall’elenco di tutti i debitori formato dall’Ente impositivo originario, successivamente trasmesso all’Agente della Riscossione: sarà quest’ultimo a provvedere alla predisposizione della cartella di pagamento con l’indicazione di specifiche indicazioni ed alla sua successiva notificazione. Qualora l’Agente della Riscossione pretenda di far valere pretese creditorie unicamente fondate sulla cartella di pagamento sarà vigente il termine quinquennale di prescrizione del diritto di credito: di conseguenza, il debito complessivamente vantato dall’Agente della Riscossione andrà ricalcolato tenendo conto di tale scadenza. Si tenga presente quindi che presupposto per l'esecuzione è l'esistenza del titolo esecutivo/ruolo: di tale presupposto va data precisa prova non essendo sufficiente la notificazione della mera cartella di pagamento. Si consiglia quindi il singolo contribuente affinchè provveda a verificare la qualità dei crediti vantati dalla Pubblica Amministrazione (posto che diverse sono le prescrizioni c.d. "di base") nonchè la sussistenza della pretesa dell’Ente impositivo originario: avviene in molti casi infatti che la Pubblica Amministrazione sia costretta a rivedere al ribasso in autotutela la quantificazione della propria originaria pretesa con indubbio vantaggio per il contribuente.

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di Avv. Roberto Zanchetta

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