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Prescrizione della tassa automobilistica


Il bollo auto è un tributo regionale e l'omesso pagamento si prescrive dopo 3 anni, ma la notifica di atti amministrativi interrompe i termini.
Prescrizione della tassa automobilistica

La c.d. tassa automobilistica o bollo auto, è un tributo gestito:

  • dalle Regioni e dalle Province Autonome di Bolzano e Trento;
  • mentre per Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia (per quest’ultima fino all’anno 2015),la tassa è gestita dall’Agenzia delle Entrate.

Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari del veicolo presso il Pubblico Registro automobilistico (PRA).

Mentre coloro che versano in ipotesi di contratto di leasing, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, sono tenuti al pagamento coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano al PRA essere rispettivamente:

  • utilizzatori,
  • usufruttuari,
  • acquirenti con patto di riservato dominio del veicolo.

L’omesso pagamento della tassa automobilistica comporta l’accertamento, entro la fine del terzo anno successivo, a quello del mancato pagamento. La regola è contenuta nell’art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall’art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.

Pertanto, il recupero della tassa automobilistica è pari ad anni tre sia per l’attività di accertamento, che per l’attività di riscossione.

La prescrizione avviene entro il terzo anno successivo all'anno di scadenza del versamento: l'omesso pagamento del bollo auto si prescrive pertanto a partire dall'anno successivo, trascorsi 3 anni.

Nell’operazione di calcolo finalizzata a conoscere, se il termine di prescrizione sia stato o meno rispettato, come ad esempio in ipotesi di notifica dell’avviso di accertamento ovvero della cartella esattoriale, è necessario tenere in debita considerazione tutte le eventuali e precedenti notifiche di tipo interruttivo e le eventuali proroghe.

Relativamente al bollo auto, il termine di notifica triennale deve essere rispettato:

  • per l’avviso di accertamento,
  • per la cartella di pagamento,

considerato, pertanto, anche esso, un mezzo che realizza l’interruzione della prescrizione.

E’ stato chiarito che la notifica di un atto amministrativo: 

  • avviso di accertamento,
  • cartella esattoriale,
  • ingiunzione fiscale,

comporta l’interruzione dei termini di prescrizione, che in ogni caso cominciano nuovamente a decorrere dal giorno successivo, tuttavia non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale (Sezioni Unite della Cassazione n. 23397/2026).

Essenziale sarà, dunque, sempre verificare il trascorso del termine di 3 anni, nonché l’effettiva notifica di atti prodromici interruttivi della prescrizione.

Ciò posto, nell’ipotesi in cui si abbia ricevuto un avviso di accertamento ove l’Amministrazione regionale abbia provveduto a contestare: l’omesso, l’insufficiente o il ritardato pagamento della tassa automobilistica, o di un avviso bonario, si può:

  • presentare istanza di annullamento in autotutela entro 30 giorni dalla notifica medesima;
  • o in caso di notifica di una cartella esattoriale, a mezzo di un legale procedere avverso la cartella medesima con ricorso innanzi la Corte di Giustizia Tributaria Competente.

Alla luce di quanto sopra, se hai ricevuto una richiesta di pagamento per il bollo della tua auto e non ritieni di doverla pagare, non esitare a contattarci ai recapiti indicati.

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