Prescrizione nella responsabilità medica
Il diritto al risarcimento danni da responsabilità medica è soggetto a prescrizione quinquennale (contrattuale) o decennale (extracontrattuale)
Il diritto di richiedere il risarcimento dei danni da responsabilità medica si estingue se il titolare non lo esercita entro un determinato tempo previsto dalla legge.
L’azione, che può essere esercitata per ottenere il risarcimento del danno invocando la responsabilità contrattuale, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.
Quella esercitata per ottenere il risarcimento a seguito di responsabilità extracontrattuale è sottoposta, a norma di quanto previsto dall’art. 2947 c.c., ad un termine più breve di regola quinquennale.
I più recenti orientamenti giurisprudenziale e dottrinari tendono a considerare la responsabilità medica sempre sotto il profilo contrattuale e, quindi, con prescrizione decennale.
La prescrizione del diritto al risarcimento, pertanto, sarà decennale sia in presenza di un vero e proprio contratto tra paziente e medico o struttura privata di riferimento per un eventuale intervento chirurgico, sia quando si un configuri un cd. "contatto sociale" che si instaura, ad esempio, tra il paziente e la struttura pubblica.
Il termine prescrizionale decorre, ai sensi dell’art. 2935 codice civile, dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, dal momento in cui si configuri l’evento dannoso o lo stesso si evidenzi come tale.
Nell’ambito della responsabilità medica, in particolare, il computo del termine di prescrizione deve avere inizio dal giorno in cui si sia verificata la lesione (intervento chirurgico errato, diagnosi sbagliata ecc...) oppure, nel caso in cui il paziente non si accorga immediatamente del danno subito, il termine ha inizio dal giorno in cui i sintomi si rendano evidenti e possano essere la conseguenza della specifica errata prestazione medica.
L’azione, che può essere esercitata per ottenere il risarcimento del danno invocando la responsabilità contrattuale, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.
Quella esercitata per ottenere il risarcimento a seguito di responsabilità extracontrattuale è sottoposta, a norma di quanto previsto dall’art. 2947 c.c., ad un termine più breve di regola quinquennale.
I più recenti orientamenti giurisprudenziale e dottrinari tendono a considerare la responsabilità medica sempre sotto il profilo contrattuale e, quindi, con prescrizione decennale.
La prescrizione del diritto al risarcimento, pertanto, sarà decennale sia in presenza di un vero e proprio contratto tra paziente e medico o struttura privata di riferimento per un eventuale intervento chirurgico, sia quando si un configuri un cd. "contatto sociale" che si instaura, ad esempio, tra il paziente e la struttura pubblica.
Il termine prescrizionale decorre, ai sensi dell’art. 2935 codice civile, dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, dal momento in cui si configuri l’evento dannoso o lo stesso si evidenzi come tale.
Nell’ambito della responsabilità medica, in particolare, il computo del termine di prescrizione deve avere inizio dal giorno in cui si sia verificata la lesione (intervento chirurgico errato, diagnosi sbagliata ecc...) oppure, nel caso in cui il paziente non si accorga immediatamente del danno subito, il termine ha inizio dal giorno in cui i sintomi si rendano evidenti e possano essere la conseguenza della specifica errata prestazione medica.
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