Presentazione della dichiarazione di successione e relative imposte
Dichiarazione di successione: cos'è, quando e chi la deve presentare
La successione è l'evento mediante il quale avviene il trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi dal soggetto defunto ai suoi eredi. Quando si parla di dichiarazione di successione ci si riferisce a quella dichiarazione che gli eredi di una persona deceduta sono obbligati a presentare all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Si tratta di un adempimento obbligatorio di natura sostanzialmente fiscale.
La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi per comunicare all'Agenzia delle Entrate il passaggio di proprietà di determinati beni o della titolarità di capitali, compresi i conti correnti, appartenuti in vita alla persona deceduta. Questa deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che, generalmente, coincide con la data del decesso.
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:
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gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o - non essendo nel possesso dei beni ereditari - chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali;
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gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
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gli amministratori dell’eredità;
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i curatori delle eredità giacenti;
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gli esecutori testamentari;
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il trustee, ovvero colui che gestisce i beni conferiti in trust nell'interesse dei beneficiari.
Anche se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione, è sufficiente presentarne una sola, quindi un solo modello valido per tutti.
Ci sono comunque dei casi in cui si è esonerati. Non c'è infatti l’obbligo di dichiarazione se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
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l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto;
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l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Rettifica della dichiarazione di successione
È possibile rettificare la dichiarazione di successione anche oltre il termine dei 12 mesi ma prima del decorso del termine ultimo per la notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di successione e donazione, ovvero a 2 anni dal pagamento dell’imposta principale (previsto dall’art. 27 comma 3 del DLgs. 346/90). Questo è quanto è stato stabilito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 13 gennaio 2012 n. 8.
Imposte di successione
Quando si presenta la dichiarazione di successione e nell’attivo ereditario è presente un immobile, è obbligatorio pagare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali (si ricorda che l’imposta e la tassa ipotecaria non vanno confuse perché sono due oneri distinti).
Il calcolo di queste imposte avviene mediante il meccanismo dell’“autoliquidazione”, cioè è il contribuente stesso che le calcola e le versa senza un intervento diretto dell'Amministrazione Finanziaria. L’addebito avviene sul conto corrente intestato al dichiarante, oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati dal relativo codice fiscale. Per questo, quando si compila la dichiarazione di successione, vanno sempre indicati il codice IBAN del conto corrente sul quale addebitare le somme dovute nonché il codice fiscale dell’intestatario del c/c.
Oltre a queste imposte, potrebbe essere dovuta anche l’imposta di successione, ovvero l’imposta vera e propria che viene applicata in percentuale sull’attivo dei beni ereditati. In questo caso l’obbligo o meno di pagamento dipende dalla situazione che si verifica al momento del decesso. In ogni caso tale imposta, se dovuta, viene liquidata dall’Agenzia delle Entrate sulla base della dichiarazione presentata.
Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono stabilite dall'articolo 2, comma 48, del DL n. 262 del 2006 e sono le seguenti:
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4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
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6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
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6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
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8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
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