Prestazioni lavorative tra familiari
Le prestazioni lavorative rese tra familiari si presumono gratuite, tuttavia ciò non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato
In ambito familiare il lavoro si presume gratuito quando c’è un rapporto di coniugio o di parentela o affinità fino al 6° grado (art. 77 cod. civ) e una convivenza fra DDL e lavoratore. Per vincere tale presunzione e confermare la presenza di un rapporto di lavoro subordinato occorre dimostrare tale subordinazione e quindi, in particolare, l’effettivo assoggettamento del familiare al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare da parte del datore di lavoro.
L’espletamento invece di attività svolte dai familiari in maniera saltuaria, a titolo di aiuto nella conduzione dell’azienda, sono considerate generalmente prestazioni occasionali rese a titolo gratuito e, come tali, escluse dall’obbligo di iscrizione all’Inps per mancanza dei requisiti di abitualità e prevalenza. A tal proposito, il Ministero del Lavoro con una circolare ha chiarito che l’occasionalità della prestazione si presume in presenza di prestazioni rese da:
- familiare pensionato;
- familiare già titolare di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno presso altro datore di lavoro;
- prestazioni rese in misura inferiore a 90 giorni ovvero 720 ore, nell’anno solare.
Il Ministero chiarisce però che per familiari si intendono, in tal caso, il coniuge e i parenti e gli affini entro il terzo grado.
In tali casi, la prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato graverebbe eventualmente sull’Organo Ispettivo.
D’altro canto è possibile instaurare con il familiare un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia l’Inps vede con sospetto l’assunzione di familiari da parte del datore di lavoro adducendo diverse previsioni normative (vedi art. 2, Legge 463/1959) e di prassi (vedi circ. 179/1989). In detti casi è pertanto necessario dimostrare, al contrario, la subordinazione fornendo specifiche prove sulla sussistenza delle caratteristiche tipiche del rapporto di lavoro subordinato come ad esempio la richiesta e l’approvazione delle ferie, eventuali richiami al rispetto dell’orario di lavoro o provvedimenti disciplinari oltre, ovviamente, al regolare pagamento della retribuzione.
L’espletamento invece di attività svolte dai familiari in maniera saltuaria, a titolo di aiuto nella conduzione dell’azienda, sono considerate generalmente prestazioni occasionali rese a titolo gratuito e, come tali, escluse dall’obbligo di iscrizione all’Inps per mancanza dei requisiti di abitualità e prevalenza. A tal proposito, il Ministero del Lavoro con una circolare ha chiarito che l’occasionalità della prestazione si presume in presenza di prestazioni rese da:
- familiare pensionato;
- familiare già titolare di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno presso altro datore di lavoro;
- prestazioni rese in misura inferiore a 90 giorni ovvero 720 ore, nell’anno solare.
Il Ministero chiarisce però che per familiari si intendono, in tal caso, il coniuge e i parenti e gli affini entro il terzo grado.
In tali casi, la prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato graverebbe eventualmente sull’Organo Ispettivo.
D’altro canto è possibile instaurare con il familiare un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia l’Inps vede con sospetto l’assunzione di familiari da parte del datore di lavoro adducendo diverse previsioni normative (vedi art. 2, Legge 463/1959) e di prassi (vedi circ. 179/1989). In detti casi è pertanto necessario dimostrare, al contrario, la subordinazione fornendo specifiche prove sulla sussistenza delle caratteristiche tipiche del rapporto di lavoro subordinato come ad esempio la richiesta e l’approvazione delle ferie, eventuali richiami al rispetto dell’orario di lavoro o provvedimenti disciplinari oltre, ovviamente, al regolare pagamento della retribuzione.
Articolo del: