Prestazioni occasionali in agricoltura 2018


Nuove procedure dopo le modifiche del Decreto Dignità
Prestazioni occasionali in agricoltura 2018

Il 24 giugno 2017 con l'approvazione della L.96 2017 è entrato in vigore il nuovo contratto telematico di prestazione occasionale. A far data dal 10 luglio 2017 è stata attivata la piattaforma sul sito INPS sulla quale si possono effettuare tutte le comunicazioni riguardanti le prestazioni occasionali. Si può usufruire di queste prestazioni anche in agricoltura, ma con diverse limitazioni rispetto ai vecchi voucher. Con l’approvazione del decreto legge n. 87/2018, il cosiddetto Decreto dignità, convertito in legge 96/2018, sono state introdotte importanti novità che hanno operato solo una revisione della disciplina del contratto di prestazioni occasionali.

L’utilizzo della prestazione occasionale è riservato solo a quelle imprese che hanno meno di 8 dipendenti, mentre prima il limite era fissato a 5. Il periodo semestrale da considerare per il calcolo della forza occupazionale è il semestre che va dall’8° al 3° mese prima della data di svolgimento della prestazione.

Il contratto potrà essere stipulato dagli imprenditori agricoli solo con determinati soggetti, ovvero pensionati sia di vecchiaia che di invalidità, studenti fino a 25 anni iscritti a istituti o università, disoccupati e percettori di integrazioni al reddito, che non siano stati iscritti l'anno precedente all'elenco dei lavoratori agricoli, che non abbiano avuto rapporti di lavoro dipendente con la stessa azienda negli ultimi sei mesi (requisito comune anche agli altri settori produttivi). Una novità per questi prestatori introdotta dal Decreto Dignità 2018 è la necessità di autocertificare in forma telematica sulla piattaforma INPS la propria appartenenza a queste categorie e la non iscrizione alle liste dei lavoratori agricoli dell'anno precedente.

Solo per i settori dell’agricoltura e del turismo viene ampliata da 3 a 10 giorni la durata della prestazione occasionale.

I compensi minimi orari e i corrispondenti minimi giornalieri per almeno 4 ore di lavoro, sono dunque fissati per l’AREA 1 € 9,65-h e € 38,60 giornaliero, per l’AREA 2 € 8,80-h e € 35,20 giornaliero, per l’AREA 3 € 6,56-h e € 26,24 giornalieri. A questi importi vanno aggiunti, calcolandoli sul totale della prestazione il 33% per contributi previdenziali IVS alla Gestione separata INPS e il 3,5% per assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

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di Studio Molinaro

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