Prestazioni pensionistiche e unioni civili


Inps e diritti del componente l'unione civile
Prestazioni pensionistiche e unioni civili
Con proprio messaggio n. 5171 del 21.12.2016 l’INPS ricorda che, dal 5 giugno 2016, data di entrata in vigore della L. 76/2016, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge anche ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali, nonché per l‘applicazione della relativa disciplina.
Le istruzioni procedurali saranno comunicate con altro Messaggio dell’INPS.
Dunque in caso di morte di una delle due parti dell'unione civile il compagno superstite godrà, come un coniuge, del diritto alla pensione indiretta o alla pensione di reversibilità o all'indennità di morte.
L'INPS sottolinea altresì che l’articolo 1 ai commi da 66 a 69 della citata legge 76/2016 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni relative alle unioni civili, nonché la comunicazione da parte dello stesso Istituto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dei dati relativi agli oneri di natura previdenziale ed assistenziale derivanti dall’attuazione della disposizione, allo scopo di consentirne il monitoraggio da parte di detto Dicastero.

Articolo del:


di Avv. Gianna Manferto

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse