Prestito tra privati


Il prestito tra privati è lecito. Ecco come prestare soldi con una procedura perfettamente legale
Prestito tra privati
Il prestito tra privati rappresenta una nuova forma per reperire credito potendo, così, superare le problematiche legate alle difficoltà che si possono riscontrare ricorrendo ai canali ordinari (banche oppure finanziarie).

Il contratto di mutuo.
Tale tipologia di acquisizione rientra nel novero del contratto di mutuo, disciplinato dall’art. 1813 del codice civile, con il quale una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata quantità di danaro o di cose fungibili e quest’ultima si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Inoltre, l’art. 1815 del codice civile prevede, se non diversamente stabilito dalle parti, la corresponsione di interessi al mutuante, da parte del mutuatario, determinati in misura pari al saggio di interesse legale, mentre se le parti hanno convenuto interessi usurai, la clausola è nulla e gli stessi non sono dovuti.

Il D.Lgs. 1 settembre 1983, n. 385.
L’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 stabilisce che l’esercizio nei confronti del pubblico delle seguenti attività:
a. assunzione di partecipazioni;
b. concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
c. prestazione di servizi di pagamento;
d. intermediazione in cambi,

è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi, con la conseguenza che soltanto tali soggetti possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

Il successivo art. 132 della medesima norma, specifica l’ipotesi di abusiva attività finanziaria per tutti coloro che svolgono, nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie sopra elencate senza essere iscritti nell’elenco come previsto dal medesimo art. 106.

La decisione della Cassazione sul prestito tra privati.
In merito a tale metodologia di acquisizione di credito non esiste una normativa di settore e l’unica regolamentazione è rinvenibile nella Sentenza n. 2404 del 2010 della Quinta sezione penale della Corte di Cassazione.

La decisione de qua ha ritenuto legale questa forma di prestito escludendo, in deroga a quanto debitamente puntualizzato in precedenza, l’ipotesi di esercizio abusivo del credito quando trattasi di erogazione effettuata in via occasionale; infatti, per integrare la fattispecie di reato previsto dal D.Lgs. n. 385/1993, come detto, è necessario che l’attività di finanziamento sia svolta nei confronti del pubblico (numero indeterminato di persone) in via continuativa ed abituale. Pertanto, secondo gli Ermellini, non opera l’ipotesi di esercizio abusivo del credito quando il prestito viene erogato ad un amico, o comunque a qualsiasi soggetto, in modo non abituale.

Il prestito tra privati ha anche ripercussioni in materia di imposizione diretta ed indiretta.

Lo Studio SITCHERICI, con il precipuo scopo di garantire estrema legalità e trasparenza all’operazione, si occuperà:
1) di assistere il cliente in tutte le fasi necessarie per accedere a tale forma di credito;
2) di ricostruire la provenienza della somma data a mutuo;
3) di redigere il relativo contratto;
4) di compilare e di presentare il Modello di versamento F24 per il relativo pagamento.

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di dott. Ernesto Cherici

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