PrestO e Libretto Famiglia


Descrizione della nuova disciplina delle prestazioni occasionali, introdotta a seguito dell'abrogazione del lavoro accessorio e dei Voucher
PrestO e Libretto Famiglia
Il Senato, senza apportare alcuna modifica al testo precedentemente approvato alla Camera, ha approvato il DDL n. 2853, che introduce la nuova disciplina delle prestazioni occasionali. Il Legislatore ha così normato due nuovi istituti contrattuali, volti a sopperire il vuoto generatosi a seguito dell’abrogazione dei Voucher e del lavoro accessorio.

Il primo di questi è il Libretto Famiglia, che può essere utilizzato dalle persone fisiche che non esercitino attività professionale o d’impresa.

La norma prevede la possibilità per gli utilizzatori di acquisire, tramite la piattaforma informatica dell’INPS, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento di prestazioni occasionali rese nell’ambito di:

-) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
-) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
-) insegnamento privato supplementare.

Ogni Libretto contiene titoli di pagamento del valore lordo di 12 euro, che includono 1,65 euro come contribuzione alla Gestione Separata, 0,25 euro come quota INAIL e 0,10 euro a finanziamento degli oneri gestionali. Ciascun titolo è utilizzabile per un’ora di prestazione.

Entro il giorno 3 del mese successivo a quello in cui si svolge la prestazione, l’utilizzatore dovrà comunicare i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito nonché il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, avvalendosi sempre della piattaforma informatica dell’INPS o attraverso il contact center del sito.
Il secondo istituto è il contratto di Prestazione Occasionale (PrestO), riservato ad imprese e professionisti.

Ne è vietato l’utilizzo nei casi in cui gli utilizzatori abbiano alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; nell’esecuzione di appalti di opere o servizi; qualora il prestatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto subordinato o di co.co.co. con l’utilizzatore; nel settore edile ed in quello agricolo, salvo che il prestatore non sia iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Ogni ora di lavoro dovrà essere retribuita con importo minimo di 9 euro, mentre la contribuzione alla Gestione Separata ammonta al 33% ed il premio INAIL al 3,5%. In questo caso, la comunicazione da effettuare all’INPS con le informazioni relative alla prestazione occasionale dovrà essere trasmessa almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione.

Ci sono, tuttavia, elementi che accumunano i due istituti. Si tratta, in particolare, dei requisiti dei prestatori e dell’apparato sanzionatorio.

In primis, la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionale, per ogni anno civile, è ammessa nel limite di:
-) per ciascun prestatore, 5.000 euro in riferimento alla totalità degli utilizzatori;
-) per ciascun utilizzatore, 5.000 euro in riferimento alla totalità dei prestatori;
-) 2.500 euro come limite di compenso per le prestazioni rese in favore dello stesso utilizzatore.

Tali compensi, esenti da imposizione fiscale, sono computati in misura pari al 75% del loro importo, per i seguenti soggetti:

-) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi;
-) titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
-) disoccupati (che abbiano reso la DID);
-) percettori di prestazioni di sostegno del reddito.

In riferimento all’apparato sanzionatorio, invece, la violazione dell’obbligo di comunicazione comporta una sanzione amministrativa che varia da 500 a 2.500 per ogni giornata in cui risulti accertata la violazione, mentre in caso di superamento del limite di importo o del limite di durata della prestazione, pari a 280 ore nell’arco di un anno civile, il rapporto di lavoro si trasforma in un rapporto a tempo pieno ed indeterminato.

Da ultimo, senza entrare nel dettaglio, il Legislatore disciplina anche la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale per la Pubblica Amministrazione, delimitandone l’utilizzo per prestazioni esclusivamente per esigenze temporanee ed eccezionali.



Articolo del:


di CdL Dott. Valerio Baci

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse