Presunzione residenza fiscale
Non prioritarie le relazioni familiari
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza 6501 del 31 marzo 2015, conferma il principio in base al quale, ai fini della presunzione concernente la residenza fiscale italiana dei cittadini trasferitisi in uno Stato a bassa tassazione, le relazioni affettive e familiari non assumono rilevanza prioritaria ai fini probatori.
La vicenda
L’Agenzia delle Entrate notificava a un cittadino elvetico, già cittadino italiano iscritto all’AIRE dal 1978, avviso di accertamento ai fini IRPEF per omessa dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo - anno 1999 (compensi quale amministratore unico di SRL), ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, del D.P.R. 917/1986 (TUIR).
Contro l’atto impositivo, l’intimato proponeva ricorso, che la CTP di Genova accoglieva, affermando che non era più possibile considerarlo cittadino italiano, ai sensi della norma citata.
La sentenza veniva appellata dall’Agenzia delle Entrate, la quale deduceva la legittimità dell’accertamento, in quanto i cittadini italiani, seppure cancellati dall’anagrafe della popolazione residente, se trasferiti in Stati con regime fiscale privilegiato, si presumono residenti in Italia, salvo prova contraria che, secondo l’Ufficio, nella fattispecie, non era stata assolta.
Si ricorda che, nell’odierna versione, le disposizioni normative considerano un Paese black list, non tanto in funzione dell’effettivo livello di tassazione ivi previsto, quanto in base al fatto che si tratti di uno Stato il quale non consenta un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.
Ma tornando alla vicenda di causa, la CTR Liguria, con sentenza del 10.03.2009, confermava la decisione di Primo Grado, ritenendo fornita la prova idonea a vincere la presunzione di cui all’art. 2, co. 2 bis, TUIR, posto che: il contribuente, fin dal 1976, era cittadino elvetico, con passaporto svizzero; tutt’ora, risiede in Svizzera e ivi svolge la propria attività di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato che prevede un orario di otto ore giornaliere. Mentre, in Italia, continua a possedere solo un immobile locato a uso archivio.
Avverso tale sentenza di Secondo Grado, l’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione sulla base dei seguenti due motivi:
1. Col primo motivo, censurava la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2, co. 2 bis, DPR 917/86, in relazione all’art. 360, n. 3, CPC, ritenendo che la CTR non avesse idoneamente valutato la rilevanza dei legami affettivi e personali per il riconoscimento della residenza in Italia ai fini fiscali.
2. Col secondo motivo, deduceva vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata, la quale non avrebbe tenuto in considerazione gli elementi di prova forniti dall’Agenzia, prendendo in considerazione solo le prove offerte dal contribuente.
La S. C. ritiene infondati entrambi i motivi e rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Gli ermellini, in particolare, osservano:
"I criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche sono dettati dall’articolo 2, del D.P.R. 917/1986 (TUIR), il quale stabilisce come, ai fini delle imposte sui redditi, si considerino residenti nello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta si trovino in una delle seguenti condizioni (tra loro alternative):
a) siano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
b) abbiano la residenza nel territorio dello Stato;
c) abbiano il domicilio nel territorio dello Stato, ai sensi del codice civile.
Il comma 2 bis, dell’articolo 2, del TUIR (aggiunto dall’art. 10, co. 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448), dispone che si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze.
Tale norma prevede una presunzione relativa di residenza per i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza o il proprio domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata. Al fine di essere esclusi dal novero dei soggetti residenti in Italia, ricade dunque su di essi l’onere di provare di risiedere effettivamente in quei Paesi o territori.
In altri termini: avere la sede principale dell’attività, sicché il centro degli interessi vitali del soggetto, va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi (Cass. 18 novembre 2011, n. 24246; Cass. 15 giugno 2010, n. 14434).
Mentre, le relazioni affettive e familiari - la cui centrale importanza è invocata dalla ricorrente Agenzia al fine della residenza fiscale - non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale, venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri - idoneamente presi in considerazione nel caso in esame - che univocamente attestino il luogo col quale il soggetto abbia il più stretto collegamento (Cass. 24246/2011 cit.; Cass. 1 novembre 2001, n. 13803).
Nella fattispecie la CTR, come detto in narrativa, ha congruamente motivato, dando giusta prevalenza a elementi decisivi e assorbenti, ai fini di superare la presunzione di cui alla norma citata; per cui non è fondata la doglianza sul mancato esame della prova contraria offerta dall’Ufficio, risultandone l’allegazione ininfluente."
I Giudici di piazza Cavour, dunque, affermano alcuni principi che, ultimamente, sembravano essere stati troppo spesso disattesi in funzione delle presunzioni relative eccepite dall’Agenzia delle Entrate.
Sulla base di tali indiscutibili principi di diritto, infatti, la presunzione (agli effetti fiscali) della residenza italiana dei cittadini trasferitisi in Paesi aventi un regime tributario privilegiato, sostenuta sul mero rilievo della permanenza in Italia delle proprie relazioni affettive e familiari (o, come nella fattispecie in discorso, di una proprietà immobiliare non abitata), non ha alcuna valenza laddove il contribuente sia in grado di fornire la prova contraria concernente l’effettività della sua residenza all’estero, durante la maggior parte del periodo d’imposta (per l’esattezza, la normativa precisa: "oltre 180 giorni, all’interno di ciascun anno solare").
Non solo: è la nazione in cui si trova il centro dei propri affari giuridici ed economici a prevalere (quanto all’attribuzione della residenza - anche fiscale), rispetto al fatto che permangano in Italia le relazioni affettive e familiari, le quali ultime assumono - nei confronti del prioritario elemento "economico" - un grado di importanza minore, e che non possono costituire indizio definitivo se non corroborate da altri criteri probatori.
La vicenda
L’Agenzia delle Entrate notificava a un cittadino elvetico, già cittadino italiano iscritto all’AIRE dal 1978, avviso di accertamento ai fini IRPEF per omessa dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo - anno 1999 (compensi quale amministratore unico di SRL), ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, del D.P.R. 917/1986 (TUIR).
Contro l’atto impositivo, l’intimato proponeva ricorso, che la CTP di Genova accoglieva, affermando che non era più possibile considerarlo cittadino italiano, ai sensi della norma citata.
La sentenza veniva appellata dall’Agenzia delle Entrate, la quale deduceva la legittimità dell’accertamento, in quanto i cittadini italiani, seppure cancellati dall’anagrafe della popolazione residente, se trasferiti in Stati con regime fiscale privilegiato, si presumono residenti in Italia, salvo prova contraria che, secondo l’Ufficio, nella fattispecie, non era stata assolta.
Si ricorda che, nell’odierna versione, le disposizioni normative considerano un Paese black list, non tanto in funzione dell’effettivo livello di tassazione ivi previsto, quanto in base al fatto che si tratti di uno Stato il quale non consenta un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.
Ma tornando alla vicenda di causa, la CTR Liguria, con sentenza del 10.03.2009, confermava la decisione di Primo Grado, ritenendo fornita la prova idonea a vincere la presunzione di cui all’art. 2, co. 2 bis, TUIR, posto che: il contribuente, fin dal 1976, era cittadino elvetico, con passaporto svizzero; tutt’ora, risiede in Svizzera e ivi svolge la propria attività di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato che prevede un orario di otto ore giornaliere. Mentre, in Italia, continua a possedere solo un immobile locato a uso archivio.
Avverso tale sentenza di Secondo Grado, l’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione sulla base dei seguenti due motivi:
1. Col primo motivo, censurava la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2, co. 2 bis, DPR 917/86, in relazione all’art. 360, n. 3, CPC, ritenendo che la CTR non avesse idoneamente valutato la rilevanza dei legami affettivi e personali per il riconoscimento della residenza in Italia ai fini fiscali.
2. Col secondo motivo, deduceva vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata, la quale non avrebbe tenuto in considerazione gli elementi di prova forniti dall’Agenzia, prendendo in considerazione solo le prove offerte dal contribuente.
La S. C. ritiene infondati entrambi i motivi e rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Gli ermellini, in particolare, osservano:
"I criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche sono dettati dall’articolo 2, del D.P.R. 917/1986 (TUIR), il quale stabilisce come, ai fini delle imposte sui redditi, si considerino residenti nello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta si trovino in una delle seguenti condizioni (tra loro alternative):
a) siano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
b) abbiano la residenza nel territorio dello Stato;
c) abbiano il domicilio nel territorio dello Stato, ai sensi del codice civile.
Il comma 2 bis, dell’articolo 2, del TUIR (aggiunto dall’art. 10, co. 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448), dispone che si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze.
Tale norma prevede una presunzione relativa di residenza per i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza o il proprio domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata. Al fine di essere esclusi dal novero dei soggetti residenti in Italia, ricade dunque su di essi l’onere di provare di risiedere effettivamente in quei Paesi o territori.
In altri termini: avere la sede principale dell’attività, sicché il centro degli interessi vitali del soggetto, va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi (Cass. 18 novembre 2011, n. 24246; Cass. 15 giugno 2010, n. 14434).
Mentre, le relazioni affettive e familiari - la cui centrale importanza è invocata dalla ricorrente Agenzia al fine della residenza fiscale - non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale, venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri - idoneamente presi in considerazione nel caso in esame - che univocamente attestino il luogo col quale il soggetto abbia il più stretto collegamento (Cass. 24246/2011 cit.; Cass. 1 novembre 2001, n. 13803).
Nella fattispecie la CTR, come detto in narrativa, ha congruamente motivato, dando giusta prevalenza a elementi decisivi e assorbenti, ai fini di superare la presunzione di cui alla norma citata; per cui non è fondata la doglianza sul mancato esame della prova contraria offerta dall’Ufficio, risultandone l’allegazione ininfluente."
I Giudici di piazza Cavour, dunque, affermano alcuni principi che, ultimamente, sembravano essere stati troppo spesso disattesi in funzione delle presunzioni relative eccepite dall’Agenzia delle Entrate.
Sulla base di tali indiscutibili principi di diritto, infatti, la presunzione (agli effetti fiscali) della residenza italiana dei cittadini trasferitisi in Paesi aventi un regime tributario privilegiato, sostenuta sul mero rilievo della permanenza in Italia delle proprie relazioni affettive e familiari (o, come nella fattispecie in discorso, di una proprietà immobiliare non abitata), non ha alcuna valenza laddove il contribuente sia in grado di fornire la prova contraria concernente l’effettività della sua residenza all’estero, durante la maggior parte del periodo d’imposta (per l’esattezza, la normativa precisa: "oltre 180 giorni, all’interno di ciascun anno solare").
Non solo: è la nazione in cui si trova il centro dei propri affari giuridici ed economici a prevalere (quanto all’attribuzione della residenza - anche fiscale), rispetto al fatto che permangano in Italia le relazioni affettive e familiari, le quali ultime assumono - nei confronti del prioritario elemento "economico" - un grado di importanza minore, e che non possono costituire indizio definitivo se non corroborate da altri criteri probatori.
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