Previdenza Complementare, come funziona e com'è tassata
Pensioni: la previdenza complementare è il “secondo pilastro” della previdenza per garantirsi un futuro sereno
Nell’articolo precedente “Tfr in azienda o in un fondo pensione, cosa conviene?” si è valutata l’opportunità di destinare la quota di TFR in una forma previdenziale anziché farla stazionare in azienda (nel caso di imprese con meno di 50 dipendenti) oppure al fondo appositamente istituito presso l’Inps (nel caso di imprese con più di 50 dipendenti).
Una volta deciso di far confluire il trattamento di fine rapporto in un fondo previdenziale, si pone il problema di sceglierne uno appropriato alle proprie esigenze. La scelta è importante poiché, una volta effettuata non è più reversibile. In altre parole, se il lavoratore lascia la quota TFR in azienda, può sempre optare di devolverla in un momento successivo ai fondi pensione, ma ciò non vale al contrario. Quando si sceglie una forma previdenziale, l’opzione non è invertibile, anche se però è possibile, dopo due anni, optare per un eventuale altro fondo pensione.
Ma aldilà della scelta specifica sul TFR, è sempre possibile affidarsi a piani di previdenza complementare, tralasciando tale aspetto (anche se non conveniente).
Ecco allora quali sono gli elementi che occorre valutare nella scelta della forma previdenziale.
Indice:
Cosa è la previdenza complementare?
La previdenza complementare in Italia è regolata dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, da quando cioè il legislatore ha voluto implementare e potenziare il sistema pensionistico facoltativo e parallelo a quello obbligatorio erogato dall’Inps. Per questo la previdenza complementare è definita come “secondo pilastro” del sistema pensionistico.
Lo scopo è quello di consentire al lavoratore di assicurarsi un tenore di vita adeguato una volta raggiunta l’età pensionabile, quando cessano le retribuzioni e si percepisce esclusivamente l’assegno pensionistico.
E’ evidente che con la sola pensione, sempre più nel futuro calcolata con il sistema contributivo (a differenza del passato che prevedeva un sistema puramente retributivo), non è possibile uguagliare le entrate mensili riscosse durante gli anni di attività lavorativa.
Come funziona la previdenza complementare?
I gestori della previdenza complementare sono degli organismi che raccolgono il risparmio dei lavoratori e li investono nei mercati finanziari al fine di far ottenere alla scadenza al sottoscrittore il capitale versato con l’aggiunta di un surplus derivante dai rendimenti dell’investimento.
Tale somma accantonata e investita sarà erogata, al netto dei costi, una volta raggiunta l’età pensionabile ad integrazione di quella obbligatoria erogata dall’Inps.
La somma mensilmente accantonata nel fondo pensione è costituita dai contributi versati dal lavoratore e, in parte minore, da quelli del datore di lavoro. E il montante finale dipenderà da:
• Ammontare dei contributi versati mensilmente;
• Durata dei versamenti;
• Rendimenti del fondo pensione.
Previdenza complementare: chi può aderire
In base all’art. 2 del D.lgs. n. 252/2005, possono aderire ad una delle forme di previdenza complementare:
• i lavoratori dipendenti, privati e pubblici;
• i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di società cooperative di produzione e lavoro;
• i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;
• persone che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari;
• lavoratori con un'altra tipologia di contratto (ad es. un lavoratore a progetto o occasionale).
Tipologia dei fondi di previdenza complementare
Nel nostro ordinamento, sempre nel D.lgs. 252/2005, sono previste tre specifiche tipologie di forme pensionistiche complementari:
1. Fondi pensione chiusi o negoziali;
2. Fondi pensione aperti;
3. Piani individuali pensionistici.
I fondi pensione chiusi sono disciplinati dall’art. 3 del D.lgs. 252/2005. Si definiscono anche fondi pensione "negoziali" poiché sono previsti e istituiti dai CCNL o dalle categorie sindacali nell'ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale.
Possono aderire a tali tipologie di fondi i dipendenti pubblici e privati, nonché i lavoratori autonomi, a patto che nel contratto di lavoro sia previsto un preciso accordo in merito.
Oltre a quanto versato dal lavoratore, i contributi che confluiscono nel fondo, in base alla tipologia di dipendente, sono:
- per i dipendenti pubblici: il TFR maturando e i contributi dell’azienda concordati nei CCNL; in questo caso TFR maturando viene accantonato dall’Inps in maniera figurativa e solo alla fine della carriera del dipendente il suo ammontare viene trasferito al fondo chiuso;
- per i dipendenti privati: il TFR maturando e i contributi dell’azienda concordati nei CCNL;
- per i lavoratori autonomi: confluiscono quote di contributo previste dall’accordo sindacale di categoria.
I fondi pensione aperti sono disciplinati dall’art. 12 del D.lgs. 252/2005 e sono promossi da banche, imprese di assicurazioni, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM). In questo caso, i fondi sono paragonabili ai comuni fondi di investimento il cui rendimento dipende dall’andamento del mercato in base ai titoli scelti dal gestore.
Possono aderire a tali tipologie di fondi i dipendenti pubblici e privati se non sono previsti specifici fondi chiusi o negoziali nei CCNL o nei contratti aziendali.
In questo caso, i contributi che confluiscono nel fondo sono:
- per i dipendenti privati: se vi è un’adesione collettiva al fondo complementare prevista dal contratto aziendale confluiscono nel fondo il TFR maturando, i contributi del lavoratore e anche quelli del datore di lavoro; se, invece, c’è un’adesione individuale (ovvero svincolata da mancate scelte aziendali), confluiscono nel fondo i soli contributi del dipendente e, in aggiunta facoltativa, anche il TFR maturando;
- per i lavoratori pubblici: confluiscono al fondo solo i contributi del dipendente, ma non è possibile versare le quote del TFR, né i contributi a carico del datore di lavoro;
- per i lavoratori autonomi: possono essere versati solo i contributi del libero professionista.
I Piani pensionistici individuali (PIP) sono disciplinati dall’art. 13 del D.lgs. 252/2005 e sono sostanzialmente contratti di assicurazione sulla vita che hanno anche finalità previdenziale. Le clausole di tali piani pensionistici dipendono sia dal tipo di polizza che da regole stabilite dalla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione).
I Pip o piani individuali pensionistici sono dei contratti personalizzati che calzano alle specifiche esigenze del lavoratore e la loro adesione è, dunque, individuale.
I contributi che confluiscono nel fondo sono:
- per i lavoratori dipendenti del settore privato: i contributi del solo dipendente con l’eventuale aggiunta del TFR maturando; il contribuito da parte del datore di lavoro è solo volontario.
- per i lavoratori pubblici: solo i contributi del dipendente e non anche le quote di TFR o i contributi del datore;
- per i lavoratori autonomi: i soli contributi del professionista.
Previdenza complementare: il trattamento fiscale
La previdenza complementare non è vantaggiosa solo perché assicura un’entrata integrativa quando si raggiunge l’età pensionabile. Lo è anche da un punto fiscale, oltre a prevedere agevolazioni anche a favore dei familiari fiscalmente a carico.
Il favore fiscale si esplica sia nel corso dell’accumulo dei versamenti mensili dei contributi, ma anche al momento della riscossione (la stessa tassazione favorevole si estende anche all’eventuale quota di TFR destinato al fondo).
Durante la fase di accumulo è possibile dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, i contributi versati fino ad un tetto massimo di 5.164,57 euro. In tale soglia vengono compresi i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, ma non le quote di TFR. Il tetto massimo di deducibilità deve essere rispettato sulla totalità dei contributi versati, anche su fondi pensione differenti.
La deducibilità viene calcolata direttamente in busta paga, se il lavoratore è subordinato, poiché il datore di lavoro agisce come sostituto di imposta. Gli eventuali contributi versati oltre la soglia di deducibilità massima (e, dunque, non dedotti) devono essere comunicati e provati al gestore del fondo pensione entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento, in modo che non siano ancora tassati al momento dell’erogazione della prestazione.
Come detto, ci sono agevolazioni anche in merito ai familiari. Infatti, sono deducibili, sempre all’interno della soglia massima dei 5.164,57 euro anche i contributi versati per i familiari a carico.
Parlando, invece, di rendimenti maturati, questi sono tassati con un’imposta del 20%, inferiore a quella del 26% applicata su altri strumenti finanziari (come i titoli azionari ed obbligazionari). Se all’interno del fondo sono presenti anche Titoli di Stato (come Bot e Btp), il capital gain relativo è tassato con l’aliquota ancor più ridotta del 12,5%.
Ma i benefici fiscali sono presenti anche al momento del riscatto. Sia che la prestazione pensionistica sia liquidata sotto forma di rendita oppure in un’unica rata, il capitale ottenuto sarà tassato al 15%. Ma se i versamenti sono durati più di 15 anni, l’aliquota applicata negli anni successivi diminuisce dello 0,30% all’anno fino a raggiungere l’aliquota minima di tassazione del 9%.
Anche il riscatto è tassato nello stesso modo, a patto che le sue ragioni siano quelle indicate nel D.lgs. 252/2005 all’art. 14, comma 2 e 3 (tra cui il trasferimento ad altro fondo pensione a causa di nuova occupazione, inoccupazione non inferiore ai 12 mesi, mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, l’invalidità permanente, morte prima della scadenza, ecc…).
Se le ragioni del riscatto sono differenti da quelle indicate dai commi citati, la tassazione è pari al 23%.
Discorso leggermente differente va fatto sulle anticipazioni. Se l’anticipo viene richiesto per affrontare spese sanitarie dovute a terapie e interventi straordinari, l’aliquota di tassazione applicata è sempre del 15% (fino a raggiugere il 9%). Ma se la richiesta di anticipazione riguarda l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli oppure per altri motivi, l’aliquota allora è pari al 23%.
Se volete valutare l'adesione ad una forma di previdenza complementare, approfondirne le caratteristiche e quelli che possono essere definiti pro e contro, se avete bisogno di altre informazioni, oppure valutare validi strumenti che possono essere utilizzati comunque anche come forme pensionistiche integrative, potete scrivermi o telefonarmi per fissare una consulenza, in videoconferenza o presso il mio studio.
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