Previdenza integrativa
Il miglior prodotto finanziario che esista
Forse non tutti sanno che l'adesione alla previdenza complementare permette di beneficiare di una tassazione favorevole, soprattutto coloro che hanno aliquote marginali molto alte (l’aliquota massima prevista per le dichiarazioni 2018 è pari al 43%!!!). Il contributo alla previdenza complementare rappresenta quindi un interessante opportunità di risparmio fiscale: infatti il premio versato è deducibile dal reddito imponibile poiché va ad "intaccare" l’ultimo scaglione di reddito.
Alla previdenza complementare possono aderire sia i lavoratori dipendenti che i lavoratori autonomi o professionisti. Le forme pensionistiche possono essere sia "collettive" che "individuali", sono trasferibili da un Fondo a d un altro con costi ridotti e senza carichi fiscali.
La contribuzione al fondo può essere effettuata con il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e anche conferendo il TFR maturando. I lavoratori autonomi e i liberi professionisti versano al fondo contribuzioni totalmente volontarie.
I contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad € 5.164,57.
Il diritto alla pensione complementare si acquisisce nel momento in cui maturano i requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza (pensione di vecchiaia oppure pensione anticipata): sono necessari almeno cinque anni di partecipazione al Fondo.
L’importo pagato come rendita o capitale è parzialmente esente da imposte: rappresenta quella parte che deriva dai rendimenti maturati dalla gestione o dai contributi non dedotti.
Sulla parte restante, costituita dai contributi dedotti e dall'eventuale TFR versato, viene applicata un'imposta sostitutiva del 15%. È importante sapere che:
· L’importo pagato come rendita e/o capitale non fa cumulo con i redditi personali e pertanto non è soggetto ad altre imposte se non alla sostitutiva del 15%
· L'aliquota del 15% si riduce dello 0,3% per ogni anno di partecipazione al Fondo oltre il quindicesimo con uno sconto massimo del 6%. Quindi chi partecipa a una forma pensionistica per 35 anni, sulla rendita paga un'imposta del 9% invece che del 15%.
La pensione obbligatoria, al contrario, è soggetta all’imposizione fiscale IPEF. L'Inps infatti, come sostituto di imposta, effettua sulla pensione una trattenuta mensile a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche. La tassazione IRPEF viene quindi calcolata in base alle fasce di reddito: più alto è il reddito, maggiore è l’aliquota marginale applicata. (Attualmente le aliquote IPEF sono: 23% fino a € 15.000, 27% da 15.001 a 28.000, 38% da 28.001 a 55.000, 41% da 55.001 a 75.000 e 43% oltre 75.001)
La prestazione pensionistica complementare può essere erogata sotto forma di capitale fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e in rendita. Nel calcolo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono decurtate le somme liquidate per anticipazione e per le quali non c’e’ stato il reintegro da parte dell’aderente. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del capitale finale risulti al di sotto del 50% dell'assegno sociale, il capitale può essere totalmente erogato. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di interruzione dell'attività lavorativa che comporti disoccupazione per oltre 48 mesi, le prestazioni possono essere erogate con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
Chi aderisce ad un fondo previdenza complementare può chiedere un'anticipazione della posizione maturata:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni familiari (aderente, coniuge, figli) . Sull'importo erogato è applicata una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli. Anche in tal caso si applica una ritenuta del 15% ridotta di uno 0,30 per oggi anno eccedente il quindicesimo.
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%.
Alla previdenza complementare possono aderire sia i lavoratori dipendenti che i lavoratori autonomi o professionisti. Le forme pensionistiche possono essere sia "collettive" che "individuali", sono trasferibili da un Fondo a d un altro con costi ridotti e senza carichi fiscali.
La contribuzione al fondo può essere effettuata con il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e anche conferendo il TFR maturando. I lavoratori autonomi e i liberi professionisti versano al fondo contribuzioni totalmente volontarie.
I contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad € 5.164,57.
Il diritto alla pensione complementare si acquisisce nel momento in cui maturano i requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza (pensione di vecchiaia oppure pensione anticipata): sono necessari almeno cinque anni di partecipazione al Fondo.
L’importo pagato come rendita o capitale è parzialmente esente da imposte: rappresenta quella parte che deriva dai rendimenti maturati dalla gestione o dai contributi non dedotti.
Sulla parte restante, costituita dai contributi dedotti e dall'eventuale TFR versato, viene applicata un'imposta sostitutiva del 15%. È importante sapere che:
· L’importo pagato come rendita e/o capitale non fa cumulo con i redditi personali e pertanto non è soggetto ad altre imposte se non alla sostitutiva del 15%
· L'aliquota del 15% si riduce dello 0,3% per ogni anno di partecipazione al Fondo oltre il quindicesimo con uno sconto massimo del 6%. Quindi chi partecipa a una forma pensionistica per 35 anni, sulla rendita paga un'imposta del 9% invece che del 15%.
La pensione obbligatoria, al contrario, è soggetta all’imposizione fiscale IPEF. L'Inps infatti, come sostituto di imposta, effettua sulla pensione una trattenuta mensile a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche. La tassazione IRPEF viene quindi calcolata in base alle fasce di reddito: più alto è il reddito, maggiore è l’aliquota marginale applicata. (Attualmente le aliquote IPEF sono: 23% fino a € 15.000, 27% da 15.001 a 28.000, 38% da 28.001 a 55.000, 41% da 55.001 a 75.000 e 43% oltre 75.001)
La prestazione pensionistica complementare può essere erogata sotto forma di capitale fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e in rendita. Nel calcolo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono decurtate le somme liquidate per anticipazione e per le quali non c’e’ stato il reintegro da parte dell’aderente. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del capitale finale risulti al di sotto del 50% dell'assegno sociale, il capitale può essere totalmente erogato. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di interruzione dell'attività lavorativa che comporti disoccupazione per oltre 48 mesi, le prestazioni possono essere erogate con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
Chi aderisce ad un fondo previdenza complementare può chiedere un'anticipazione della posizione maturata:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni familiari (aderente, coniuge, figli) . Sull'importo erogato è applicata una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli. Anche in tal caso si applica una ritenuta del 15% ridotta di uno 0,30 per oggi anno eccedente il quindicesimo.
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%.
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