Previdenza Integrativa: questa sconosciuta!


La previdenza obbligatoria non basta più. La previdenza complementare è sempre più necessaria
Previdenza Integrativa: questa sconosciuta!

Perché ancora oggi nel 2018 c’è tanta ignoranza su uno dei pilastri più importanti del nostro futuro?
La speranza di avere un sistema previdenziale che ci protegga adeguatamente è ormai definitivamente tramontata.
I vantaggi fiscali e le opportunità di investimento offerte dai PIP sono molteplici e saranno elencate in un vademecum operativo.
Sarà molto difficile che i giovani di oggi possano contare su trattamenti pensionistici simili a quelli che incassavano i loro padri e ciò in qualche misura li obbligherà a vedere la pensione non più come un problema lontano, da affrontare magari quando saranno vicini alla quiescenza, ma piuttosto come una necessità differita da pianificare fin da oggi.
Il non farlo potrebbe rivelarsi una scelta molto inopportuna!
In un prossimo futuro, a causa soprattutto dell’invecchiamento della popolazione, la pensione subirà altre più marcate riduzioni. Solo pochi decenni fa, ad esempio, i contributi di quattro lavoratori attivi coprivano adeguatamente l’ammontare della pensione di un pensionato.
Oggi siamo già arrivati al rapporto di uno ad uno e fra vent’anni i pensionati saranno più numerosi dei lavoratori in attività con conseguenti pesanti ripercussioni sul valore degli assegni previdenziali.
Tutto ciò ha obbligato il Legislatore a dover promulgare una serie di normative che hanno rivisitato in maniera radicale l’universo previdenziale coinvolgendo, sia le coperture pensionistiche, sempre più insufficienti, fornite dal sistema obbligatorio di base che quelle complementari, di tipo privatistico, necessarie per colmare totalmente o parzialmente la predetta carenza del sistema di base.
I PIP
1) L’adesione avviene su base rigorosamente individuale a prescindere dal tipo di attività prestata e dall’esercizio o meno di attività lavorativa;
2) Possono prevedere gestioni assicurative che offrono garanzie di rendimento minimo e consolidamento dei risultati oppure fondi di investimento più aggressivi;
3) Ai sensi del d.lgs. 252/05, i lavoratori possono aderire a tali forme pur in presenza di fondi pensione contrattuali di riferimento dei settori contrattuali di appartenenza, destinandovi il contributo a proprio carico, il Tfr maturando e il contributo datoriale, nei limiti e con le modalità previste dalla contrattazione collettiva;
4) Si possono dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati al fondo pensione fino ad un massimo di 5.164,57 €. Ai fini dell’applicazione del limite massimo di deducibilità devono essere conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro, nonché quelli versati dall’aderente anche a favore dei soggetti fiscalmente a carico;
5) Ai lavoratori sono riconosciuti diritti in fase di pensionamento e cioè:
· Rendita vitalizia
· Capitale
Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza (cioè il I° pilastro), con almeno 5 anni di partecipazione al fondo;
6) La legge prevede espressamente che in caso di crisi il fondo pensione non possa essere soggetto a fallimento;
7) Le posizioni individuali costituite presso i fondi pensione sono inattaccabili. Le quote di TFR ed i contributi personali non sono soggetti a sequestro o pignoramento;
8) I titolari di pensione di anzianità che NON abbiano raggiunto l’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia possono aderire purchè l’aderente alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore del fondo;
9) Ai lavoratori sono riconosciuti diritti in fase di accantonamento e cioè:
· Anticipazione
· Riscatto
· Trasferimento
10) Sulla parte imponibile delle prestazioni erogate alla quiescenza è operata una ritenuta a titolo di imposta sostitutiva con aliquota del 15% ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione al fondo con un limite massimo di riduzione del 6%;
11) Potenziale presenza del Life-Cycle.
Il Life cycle è quel meccanismo automatico di investimento presente in alcuni strumenti previdenziali che collega le diverse linee di investimento alle diverse età anagrafiche/fasi della vita lavorativa.

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di ING. CLAUDIO STEFFENINO

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