Prima casa
Prima casa: acquisto con dichiarazione di entrambi i coniugi
E' legittima la revoca dei benefici della prima casa per la meta', nel caso di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni che abbia acquistato da solo, con atto pubblico, senza che nel medesimo intervenisse la moglie, il fabbricato da adibire ad abitazione principale.
Ai fini dell'agevolazione, gli acquirenti coniugi, anche se in regime di comunione legale, devono dichiarare entrambi, in seno all'atto di acquisto, di non essere titolari esclusivi o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare e di non averne, in precedenza, fruito, neppure pro quota, in riferimento all'intero territorio nazionale.
La nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DP.R. n.131/1986 prevede l'applicazione agevolata dell'imposta di registro, nonche' delle imposte ipocatastali in misura fissa, agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e di altri atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso dell'abitazione relativi alle stesse, a condizione:
- che l'immobile ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquisrente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove e' ubicato l'immobile acquistatpo deve essere resa dall'acquirente, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto;
- che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui e' situato l'immobile da acquistare;
- che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in parola.
Ai fini dell'agevolazione, gli acquirenti coniugi, anche se in regime di comunione legale, devono dichiarare entrambi, in seno all'atto di acquisto, di non essere titolari esclusivi o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare e di non averne, in precedenza, fruito, neppure pro quota, in riferimento all'intero territorio nazionale.
La nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DP.R. n.131/1986 prevede l'applicazione agevolata dell'imposta di registro, nonche' delle imposte ipocatastali in misura fissa, agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e di altri atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso dell'abitazione relativi alle stesse, a condizione:
- che l'immobile ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquisrente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove e' ubicato l'immobile acquistatpo deve essere resa dall'acquirente, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto;
- che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui e' situato l'immobile da acquistare;
- che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in parola.
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