Prima rata con franchigia per atti di accertamento


La circolare n. 17 dell`Agenzia delle Entrate rielabora le nuove regole sulle dilazioni
Prima rata con franchigia per atti di accertamento
L’articolo 13 del Dlgs 471/1997 dal Dlgs 158/2015 prevede di sanare con il ravvedimento l’ipotesi di ritardi nei pagamenti dilazionati che non comportino la decadenza del piano di rientro: sarà applicabile la maggior parte delle volte la nuova sanzione ridotta. L’esiguo inadempimento sulla prima rata degli atti di accertamento e degli avvisi bonari riguarda non solo il ritardo di sette giorni nel versamento ma anche il pagamento carente, purchè non ecceda il 3% della rata stessa. La sanzione applicata del 45%, disposta in caso di decadenza dalla dilazione, trova applicazione nella precedente misura del 60% anche per le fattispecie pregresse.

La circolare n. 17 dell’Agenzia delle Entrate rielabora le indicazioni sulla riforma attuata con il Dlgs 159/2015 ovvero le nuove regole sulle dilazioni. Per gli avvisi bonari, per somme inferiori a 5.000 euro, il pagamento può avvenire in otto rate trimestrali rispetto alle precedenti sei. Riguardo agli avvisi di accertamento, mediazioni e conciliazioni, per somme maggiori di 50.000 euro, la rateazione arriva sino a 16 rate trimestrali a differenza delle precedenti 12. Le dilazioni degli avvisi bonari, degli atti di accertamento e delle mediazioni sono regolate da una disciplina comune perciò che si riferisce al momento di perfezionamento della definizione e alla decadenza dalla rateazione. E’ necessario pagare la prima o unica rata nel termine di legge. Dal lato della decadenza dal beneficio del termine, è determinante che il ritardo nel pagamento di una rata non superi la scadenza di quella successiva. A tutte le fattispecie in esame, si può applicare il nuovo istituto del lieve inadempimento che prevede che, in caso di ritardi nel pagamento della prima rata non superiori a sette giorni, la definizione del perfezionamento e che, in ipotesi di carente pagamento di una rata non superiore al 3% del valore della stessa e comunque a 10.000 euro, la dilazione permane.

L’Agenzia delle Entrate precisano che la tolleranza sul pagamento carente riguarda anche la prima rata e quindi, con riferimento a questa, si cumula la tolleranza del ritardo nel pagamento con quella sui versamenti carenti. In tutti i casi di ritardi che non determinano conseguenze irreversibili, sia in termini di perfezionamento della procedura sia in termine di mantenimento della dilazione, è conveniente per il contribuente regolarizzare tramite il ravvedimento secondo le disposizioni previste nell’ articolo 13 del Dlgs 471/1997. Ad esempio, se si versa la prima rata con un ritardo di sette giorni, il ravvedimento ammonterà solo lo 0,7% invece se si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza di quella successiva, va ricordato che entro i 90 giorni dalla scadenza la sanzione base di riferimento è il 15% e che la misura ridotta è l’1,67% (un nono della sanzione base). In caso di regolarizzazione di un pagamento carente, decorsi i 90 giorni dalla scadenza, la sanzione diventa un ottavo del 30%. La decadenza dal beneficio del termine comporta l’irrogazione di una sanzione del 45% sul tributo residuo. La circolare correttamente osserva che tale nuova misura, in quanto più favorevole rispetto a quella previgente (60%), trova applicazione anche per le decadenze pregresse, purché l’atto di irrogazione non sia divenuto definitivo.

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di Studio Molinaro

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