Prima rata con franchigia per atti di accertamento
La circolare n. 17 dell`Agenzia delle Entrate rielabora le nuove regole sulle dilazioni
L’articolo 13 del Dlgs 471/1997 dal Dlgs 158/2015 prevede di sanare con il ravvedimento l’ipotesi di ritardi nei pagamenti dilazionati che non comportino la decadenza del piano di rientro: sarà applicabile la maggior parte delle volte la nuova sanzione ridotta. L’esiguo inadempimento sulla prima rata degli atti di accertamento e degli avvisi bonari riguarda non solo il ritardo di sette giorni nel versamento ma anche il pagamento carente, purchè non ecceda il 3% della rata stessa. La sanzione applicata del 45%, disposta in caso di decadenza dalla dilazione, trova applicazione nella precedente misura del 60% anche per le fattispecie pregresse.
La circolare n. 17 dell’Agenzia delle Entrate rielabora le indicazioni sulla riforma attuata con il Dlgs 159/2015 ovvero le nuove regole sulle dilazioni. Per gli avvisi bonari, per somme inferiori a 5.000 euro, il pagamento può avvenire in otto rate trimestrali rispetto alle precedenti sei. Riguardo agli avvisi di accertamento, mediazioni e conciliazioni, per somme maggiori di 50.000 euro, la rateazione arriva sino a 16 rate trimestrali a differenza delle precedenti 12. Le dilazioni degli avvisi bonari, degli atti di accertamento e delle mediazioni sono regolate da una disciplina comune perciò che si riferisce al momento di perfezionamento della definizione e alla decadenza dalla rateazione. E’ necessario pagare la prima o unica rata nel termine di legge. Dal lato della decadenza dal beneficio del termine, è determinante che il ritardo nel pagamento di una rata non superi la scadenza di quella successiva. A tutte le fattispecie in esame, si può applicare il nuovo istituto del lieve inadempimento che prevede che, in caso di ritardi nel pagamento della prima rata non superiori a sette giorni, la definizione del perfezionamento e che, in ipotesi di carente pagamento di una rata non superiore al 3% del valore della stessa e comunque a 10.000 euro, la dilazione permane.
L’Agenzia delle Entrate precisano che la tolleranza sul pagamento carente riguarda anche la prima rata e quindi, con riferimento a questa, si cumula la tolleranza del ritardo nel pagamento con quella sui versamenti carenti. In tutti i casi di ritardi che non determinano conseguenze irreversibili, sia in termini di perfezionamento della procedura sia in termine di mantenimento della dilazione, è conveniente per il contribuente regolarizzare tramite il ravvedimento secondo le disposizioni previste nell’ articolo 13 del Dlgs 471/1997. Ad esempio, se si versa la prima rata con un ritardo di sette giorni, il ravvedimento ammonterà solo lo 0,7% invece se si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza di quella successiva, va ricordato che entro i 90 giorni dalla scadenza la sanzione base di riferimento è il 15% e che la misura ridotta è l’1,67% (un nono della sanzione base). In caso di regolarizzazione di un pagamento carente, decorsi i 90 giorni dalla scadenza, la sanzione diventa un ottavo del 30%. La decadenza dal beneficio del termine comporta l’irrogazione di una sanzione del 45% sul tributo residuo. La circolare correttamente osserva che tale nuova misura, in quanto più favorevole rispetto a quella previgente (60%), trova applicazione anche per le decadenze pregresse, purché l’atto di irrogazione non sia divenuto definitivo.
La circolare n. 17 dell’Agenzia delle Entrate rielabora le indicazioni sulla riforma attuata con il Dlgs 159/2015 ovvero le nuove regole sulle dilazioni. Per gli avvisi bonari, per somme inferiori a 5.000 euro, il pagamento può avvenire in otto rate trimestrali rispetto alle precedenti sei. Riguardo agli avvisi di accertamento, mediazioni e conciliazioni, per somme maggiori di 50.000 euro, la rateazione arriva sino a 16 rate trimestrali a differenza delle precedenti 12. Le dilazioni degli avvisi bonari, degli atti di accertamento e delle mediazioni sono regolate da una disciplina comune perciò che si riferisce al momento di perfezionamento della definizione e alla decadenza dalla rateazione. E’ necessario pagare la prima o unica rata nel termine di legge. Dal lato della decadenza dal beneficio del termine, è determinante che il ritardo nel pagamento di una rata non superi la scadenza di quella successiva. A tutte le fattispecie in esame, si può applicare il nuovo istituto del lieve inadempimento che prevede che, in caso di ritardi nel pagamento della prima rata non superiori a sette giorni, la definizione del perfezionamento e che, in ipotesi di carente pagamento di una rata non superiore al 3% del valore della stessa e comunque a 10.000 euro, la dilazione permane.
L’Agenzia delle Entrate precisano che la tolleranza sul pagamento carente riguarda anche la prima rata e quindi, con riferimento a questa, si cumula la tolleranza del ritardo nel pagamento con quella sui versamenti carenti. In tutti i casi di ritardi che non determinano conseguenze irreversibili, sia in termini di perfezionamento della procedura sia in termine di mantenimento della dilazione, è conveniente per il contribuente regolarizzare tramite il ravvedimento secondo le disposizioni previste nell’ articolo 13 del Dlgs 471/1997. Ad esempio, se si versa la prima rata con un ritardo di sette giorni, il ravvedimento ammonterà solo lo 0,7% invece se si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza di quella successiva, va ricordato che entro i 90 giorni dalla scadenza la sanzione base di riferimento è il 15% e che la misura ridotta è l’1,67% (un nono della sanzione base). In caso di regolarizzazione di un pagamento carente, decorsi i 90 giorni dalla scadenza, la sanzione diventa un ottavo del 30%. La decadenza dal beneficio del termine comporta l’irrogazione di una sanzione del 45% sul tributo residuo. La circolare correttamente osserva che tale nuova misura, in quanto più favorevole rispetto a quella previgente (60%), trova applicazione anche per le decadenze pregresse, purché l’atto di irrogazione non sia divenuto definitivo.
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