Primi orientamenti sul raddoppio dei termini


Le Commissioni Tributarie hanno emesso le prime pronunce a favore dei contribuenti in materia di raddoppio dei termini per violazioni penali
Primi orientamenti sul raddoppio dei termini
La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 90/2/16, ha specificato che la modifica introdotta dalla legge di Stabilità 2016, essendo intervenuta sulla disciplina dei termini decadenziali raddoppiati per effetto di reati fiscali, ha implicitamente abrogato la disciplina transitoria indicata dall'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 128/2015, per cui l'accertamento è sempre nullo se la notizia di reato è stata inviata in Procura oltre il termine decadenziale per l'accertamento.

Si rammenta che la clausola di salvaguardia introdotta dal citato decreto 128/2015 ("certezza del diritto") in favore dell’amministrazione finanziaria aveva fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti di irrogazione sanzioni già notificati al 2/9/2015, a prescindere dalla data di inoltro della notizia di reato.

Nello stesso senso della CTP di Reggio Emilia si era espressa la Commissione Tributaria Regionale di Milano con la pronuncia n. 386/5/16 e, più di recente, anche la CTP di Firenze con la sentenza n. 447/6/16.

Modificando gli articoli 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, la L. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) ha stabilito che il raddoppio dei termini per violazioni penali è abrogato a decorrere dal periodo d'imposta 2016 (relativamente alle dichiarazioni che verranno trasmesse nel 2017), e che, per le annualità antecedenti, opera a condizione che la denuncia sia trasmessa entro i termini decadenziali ordinari.

Prima di tale intervento, il D.Lgs. 128/2015 aveva subordinato il raddoppio dei termini all’invio della denuncia penale entro l'ordinario termine di decadenza per l'accertamento, vale a dire entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o del quinto anno successivo, in caso di omessa presentazione).

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di dott. Stefano Bonaldo

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