Principali novità del Decreto Sostegni per il terzo settore e lo sport


Esponiamo in questo articolo le principali novità del Decreto Sostegni per il terzo settore e lo sport
Principali novità del Decreto Sostegni per il terzo settore e lo sport

Artt. 1, 10, 14, 30 Decreto Legge 41/2021

Il c.d. Decreto Sostegni, recentemente approvato dal governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, interviene anche nel Terzo settore e nel mondo dello sport. Di seguito si riassumono i principali interventi in merito.

 

Contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto è stato, senza dubbio, una delle misure più attese del decreto in esame. L’agevolazione è riconosciuta anche agli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento alle attività commerciali esercitate. Infatti anche le associazioni, sia sportive che culturali, con partita IVA potranno ricevere il contributo qualora siano in possesso dei requisiti richiesti. Sono quindi esclusi i soggetti dotati del solo codice fiscale.

È richiesto che l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2019.

Nel calcolo del fatturato gli enti non commerciali dovranno fare riferimento solamente all’attività commerciale svolta. Ai fini del calcolo non rilevano dunque i c.d. proventi istituzionali. Ad esempio, non rientrano le erogazioni liberali, i proventi da raccolta fondi, le quote associative, le quote di frequenza e di iscrizione annuale, le quote di partecipazione alle gare da parte dei tesserati.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito specifiche istruzioni sul contributo in esame. In queste ha riepilogato in una tabella i campi della dichiarazione dei redditi ai quali fare riferimento al fine di semplificare il calcolo dei ricavi relativi al 2019. Di seguito si riporta la parte relativa agli enti non commerciali.

Enti non commerciali

Ricavi

Contabilità ordinaria

RS111

Contabilità semplificata

RG2, campo 7

Regime forfetario art. 145 TUIR

RG4, campo 2

Contabilità pubblica

RC1

Compensi

 

RE2

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il requisito del calo del fatturato non è vincolante e il contributo sarà quindi spettante almeno nella misura del minimo che per gli enti non commerciali è pari ad € 2000.

Per gli altri soggetti il contributo è calcolato in percentuale sulla differenza tra fatturato medio mensile 2019 e il fatturato medio mensile 2020. Questa percentuale varia in base all’ammontare dei ricavi conseguiti dall’ente nel 2019.

L’ente può richiedere l’accreditamento del contributo nel suo conto corrente oppure utilizzarlo in compensazione.

La domanda, che dovrà essere effettuata in forma telematica dal soggetto richiedente o dall’intermediario fiscale delegato (es. commercialista), va inoltrata seguendo la procedura prevista dall’Agenzia delle Entrate dal 30 marzo 2021 ed entro il 28 maggio 2021.

Indennità per i collaboratori sportivi dilettantistici

Per i soggetti inquadrati come collaboratori sportivi è prevista un’indennità complessiva che non concorre alla formazione di reddito calcolata in base ai compensi ricevuti nel 2019.

Il decreto ha stabilito alcuni requisiti necessari per poter accedere al bonus:

  • i richiedenti devono essere impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche;

  • l’attività relativa al rapporto di collaborazione deve essere cessata, ridotta o sospesa a causa del COVID (a tal fine, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati);

  • è obbligatorio non essere percettori di altri redditi quali: reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, reddito di lavoro autonomo, reddito da lavoro dipendente e assimilati, pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparate.

L’importo dell’indennità è determinato in maniera “una tantum” sulla base dei compensi relativi ad attività sportiva ricevuti nel 2019.

COMPENSI RICEVUTI NEL 2019

INDENNITÀ RICONOSCIUTA

Oltre € 10.000

€ 3.600

Compresi tra € 4.000 ed € 10.000

€ 2.400

Inferiori ad € 4.000

€ 1.200

I soggetti che non avessero ricevuto compensi nel 2019 non hanno diritto all’indennità.

L’erogazione dell’indennità avverrà attraverso bonifico da parte di Sport e Salute s.p.a.:

  • automaticamente per i soggetti già percettori dei contributi di analogo presupposto previsti dai precedenti decreti;

  • per i nuovi richiedenti, in seguito ad apposita domanda online seguendo le istruzioni indicate sul sito di Sport e Salute spa.

Integrazione del fondo per il terzo settore

Il decreto Sostegni ha stanziato nuove risorse a favore degli Enti del Terzo Settore. Il legislatore ha riconosciuto che questa categoria è stata tra quelle maggiormente colpite da difficoltà economiche e finanziarie dovute all’emergenza COVID e che alcuni di essi si sono rivelati fondamentali nella gestione della crisi pandemica.

Per questo motivo, dopo una iniziale esclusione dalle agevolazioni, il c.d. Decreto Ristori aveva istituito per il 2021 un fondo straordinario per gli enti del terzo settore con una dotazione di € 70 milioni.

Il c.d. Decreto Sostegni prevede un incremento di € 100 milioni per questo fondo.

Gli aiuti che proverranno da tale fondo saranno destinati a:

  • organizzazioni di volontariato;

  • associazioni di promozione sociale;

  • onlus.

Un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali stabilirà i criteri di ripartizione.

Proroga adeguamento statuti

Il Decreto in esame differisce nuovamente il termine per l’adeguamento, con i quorum costitutivi e deliberativi della assemblea ordinaria, degli statuti delle onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale ai contenuti del Codice del Terzo SettoreLa nuova scadenza è fissata al 31 maggio 2021.

Proroga entrata in vigore rifoema dello sport

È previsto anche il differimento del termine di entrata in vigore della riforma dello sport che viene ora fissato al 1° gennaio 2022. Rimane, invece inalterata la di partenza della riforma del lavoro sportivo, fissata al 1° luglio 2022.

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di Matteo Venturato

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