Privacy e video sorveglianza, un caso sempre aperto


Tutela alla sicurezza per il proprietario di un immobile o privacy del vicino di casa? Questo è il problema...
Privacy e video sorveglianza, un caso sempre aperto

Prevale il diritto del proprietario che vuole evitare il danneggiamento delle proprie cose e per questo installa una telecamera, oppure, il diritto del vicino che per quest’ultimo comportamento vede lesa la sua privacy?

Recentemente la Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. VI, 15/09/2022, n.27223) si è trovata ad esprimere con sentenza, il proprio parere motivato su una controversia di un vicino di casa che lamentava come la videosorveglianza violasse il proprio diritto alla privacy.

Ebbene la Corte si è espressa affermando come sia necessaria per la legittimità della propria posizione come quest’ultima debba “fornire prove idonee a dimostrare tale violazione al fine del bilanciamento con le esigenze d’installazione dell'impianto”. Si sottolinea come nella fattispecie si trattasse dell'installazione di una telecamera di videosorveglianza posta all'esterno di un’abitazione proprio al fine di dissuadere i ripetuti danneggiamenti che l'automobile della proprietaria della casa aveva subito ad opera di vandali, individuati grazie alle registrazioni. 


LA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Già precedentemente sulla medesima materia si era espressa la Corte di giustizia UE sez. III, con sentenza dell'11/12/2019 n.708, con la quale si precisava che: “che gli artt. 6, par. 1, lett. c), e 7, lett. f), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, letti alla luce degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a disposizioni nazionali, le quali autorizzino la messa in opera di un sistema di videosorveglianza (come il sistema controverso nel procedimento principale – n.d.a.) al fine di perseguire legittimi interessi consistenti nel garantire la sicurezza e la tutela delle persone e dei beni, senza il consenso di altri, qualora il trattamento di dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza in parola soddisfi le condizioni enunciate nel succitato articolo 7, lettera f); aspetto questo la cui verifica incombe al giudice del rinvio”.

 

LA GIURISPRUDENZA DI MERITO

In effetti, come sostiene la Sentenza in tema di merito della Corte d’appello di Catania (Corte appello Catania sez. II, 15/02/2022, n.317), il carattere di liceità dell'installazione di telecamera di videosorveglianza è legato ai termini di proporzionalità rispetto a quanto occorrente “per la tutela dell'incolumità fisica personale e famigliare” riconoscendo, come limite, il diritto alla riservatezza di soggetti terzi. Diritto alla Privacy anch’esso posto come oggetto di tutela costituzionale di importanza primaria. 

In più, la Corte, puntualizzava come “l'immagine di una persona, in sè considerata, quando in qualche modo venga visualizzata o impressa, non costituisce un "dato personale" ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, lett. b), come indicano specifiche decisioni del Garante per la protezione di dati personali (21 ottobre 1999, 4 ottobre 2007, 18 giugno 2009, n. 1623306), e lo stesso Codice della privacy prevede un bilanciamento di interessi tra tutela della riservatezza e legittimo interesse di un terzo laddove non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali.”

 

CONCLUSIONI

Il caso in specie riporta ancora una volta l’attenzione sul rapporto, talvolta esistente, tra le esigenze di rispetto della propria privacy personale e quelle legate alla sicurezza di terzi che proprio su questo legittimano i propri comportamenti. Come si può notare non è affatto semplice ma, al contrario, risulta veramente ostico determinare, per il giudice, quale delle due pretese possa prevalere. Il giudizio si fonda pertanto sul confronto degli interessi in questione e sulla preponderanza di un diritto sull’altro, giudicato caso per caso.

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di Avv. Pietro Citti

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