Procacciamento di notizie o segreti di Stato


Caratteristiche e riferimenti giuridici
Procacciamento di notizie o segreti di Stato
Il procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato è una fattispecie di reato disciplinata dal nostro codice ed è trattata all'articolo 256 c.p. E' il delitto di "colui che per qualsiasi scopo, escluso lo spionaggio, si procuri notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale dello Stato, debbono rimanere segrete". Nel senso che tra tali notizie va collocata la conoscenza di codici di comunicazioni radiotelegrafiche militari qualificati segretissimi, definizione tratta dalla sentenza della Cassazione del 4 Luglio 1985. Il reato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato prevede due forme che possono essere assunte da tale tipologia delittuosa: una più grave l'altra meno grave a seconda che le notizie procacciate riguardino i "segreti di Stato" o "notizie di cui l'Autorità ha vietato la divulgazione". Affinchè si possa inquadrare questa fattispecie e dunque affinchè si possa parlare di "procacciamento" è necessario:
a) che il soggetto agente sia venuto a conoscenza della notizia in seguito ad una attività positiva diretta a tal fine e non già per semplice caso o per induzione da elementi o fatti notori: è indifferente invece il mezzo con cui la notizia viene procacciata;
b) il delitto si consuma nel momento in cui il soggetto è pervenuto alla conoscenza della notizia segreta o riservata;
c) il dolo, che consiste dunque nella volontà di procurarsi la notizia, sapendo coscientemente che essa avrebbe dovuto rimanere segreta e non essere divulgata nell'interesse politico dello Stato che sia esso interno o internazionale.
Ma se il soggetto agente trasgressore ha agito per lo scopo di spionaggio allora non sarà applicabile l'articolo 256 c.p. bensì , secondo i casi, gli articoli 257 c.p. o 258 c.p. Dall'articolo 259 del Codice, si desume anche che è da ritenersi punita l'agevolazione colposa di tale delitto di procacciamento, questa fattispecie viene a concretizzarsi quando l'esecuzione del reato è stata resa possibile o, anche soltanto agevolata, per colpa di chi era a cognizione e conoscenza della notizia segreta o riservata. Si tratta, dunque, allo stesso modo dell'ipotesi contemplata nell'articolo 254 di un reato autonomo colposo, il quale presuppone che, ad opera di un'altra persona, e dunque senza accordo con la medesima sia stato commesso il fatto contemplato nell'articolo in esame. Anche in quest'ultimo caso la responsabilità per il reato colposo non può essere considerata negata se il fatto è commesso da persona non imputabile o non punibile, e questo per le ragioni indicate nell'articolo 254 c.p. Infine, occorre sottolineare che tanto per il delitto colposo disciplinato dall'articolo 259 comma 2, quanto per il delitto doloso disciplinato dall'articolo 256 c.p., il nostro codice prevede e considera come aggravante speciale per la circostanza che il fatto abbia compromesso la preparazione e/o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

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di Studio legale TOMASSI

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