Procedimenti di soluzione delle controversie


Sono procedimenti diplomatici il negoziato, i buoni uffici, la mediazione, l’inchiesta e la conciliazione
Procedimenti di soluzione delle controversie
La Carta delle Nazioni Unite all’art. 2 par. 3 dispone l’obbligo per gli Stati di risolvere pacificamente le controversie internazionali, ma sono liberi di scegliere i mezzi di soluzione che ritengono più appropriati e consoni alle loro esigenze.
La Carta delle Nazioni Unite all’art. 33 par. 1 indica i procedimenti di soluzione che possono essere diplomatici e giurisdizionali.
Sono procedimenti diplomatici il negoziato, i buoni uffici, la mediazione, l’inchiesta e la conciliazione.
Sono procedimenti giudiziari l’arbitrato e la funzione giudiziale.
Riguardo ai procedimenti diplomatici: il negoziato è uno dei procedimenti maggiormente utilizzati dagli Stati, si fonda sulle trattative dirette tra gli Stati parte della controversia al fine di raggiungere la soluzione della controversia.
Tale negoziato deve essere concluso in buona fede; si può concludere con un accordo che risolve la controversia o con una decisione delle parti di ricorrere ad un altro procedimento di soluzione della controversia.
I buoni uffici si attuano mediante l’intervento di un terzo che può essere costituito dallo Stato, da un alto funzionario di un’organizzazione internazionale, o da un’alta personalità a livello internazionale che ha il compito di avvicinare le parti affinché avviino o riprendano il negoziato.
La mediazione è attuata mediante l’intervento di un terzo sia esso Stato o altro funzionario a livello internazionale, che con il consenso delle parti le farà dialogare ed interviene nella controversia proponendo una proposta di soluzione della controversia in via ufficiosa, lasciando le parti libere di seguire o meno la proposta.
L’inchiesta viene attuata mediante la nomina di apposita Commissione d’inchiesta che ha il compito di accertare in maniera oggettiva ed imparziale i fatti inerenti la controversia.
La commissione si limita ad accertare i fatti e rappresenta un sub procedimento all’interno di un procedimento di soluzione della controversia, si conclude con un rapporto che non ha carattere vincolante per le parti.
Un altro procedimento per la risoluzione delle controversie internazionali: in genere le parti possono decidere di costituire una commissione di conciliazione a titolo permanente che procede ad esame imparziale della controversia, cerca di definire i termini di un possibile accordo, presentando una proposta di soluzione della controversia; le parti sono libere di accettarla o meno.
E’ importante evidenziare che la conciliazione può attuarsi sia attraverso organi di enti internazionali, sia da commissioni create appositamente; queste commissioni sono composte da tre o cinque membri.
Si precisa che i membri devono avere i requisiti previsti dalle norme del trattato, le garanzie di indipendenza e di imparzialità prescritte dai principi generali esistenti in materia.
La procedura di conciliazione si conclude con un rapporto che contiene raccomandazioni inerenti la soluzione della controversia.
Gli Stati, alcune volte, per via pattizia possono prevedere che il procedimento conciliativo abbia carattere obbligatorio, ossia che prima di sottoporre la questione ad un arbitro debba essere escusso il procedimento conciliativo.

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di Dott.ssa Anna De Filippo

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