Procedimento per affido minori, coppie di fatto


Regolamentazione dei rapporti tra conviventi non sposati (c.d. coppie di fatto), affido dei minori, contributo al mantenimento, potestà, collocamento
Procedimento per affido minori, coppie di fatto
La Legge 219/2012 ha introdotto il cd. il «rito partecipativo» per la regolamentazione in giudizio dei diritti dei figli nati fuori dal matrimonio e delle coppie di fatto, conviventi, non sposate.
Dopo che il legislatore nella logica dell'equiparazione dei figli nati da coppie conviventi di fatto a quelli delle coppie sposate ha spostato la competenza per la materia dal Tribunale per i Minorenni (che oramai ha una competenza residuale) al Tribunale Ordinario (le cui cause vengono trattate dalla Sezione Famiglia), è stato introdotto un procedimento particolare detto appunto "partecipativo" perchè consente ai genitori alla partecipazione alla formazione del procedimento che regolamenterà i rapporti con i figli.

Detto procedimento prevede che, una volta depositato il ricorso ex art. 316-317bis codice civile, il Presidente del Tribunale non fissi (come accade invece per i procedimenti di separazione e divorzio) un udienza, bensì conceda due termini, uno per la parte ricorrente per la notifica del ricorso, ed un altro alla parte resistente per il deposito di una memoria difensiva di costituzione, concedendo sempre ad entrambe le parti il termine per il deposito delle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Viene quindi delegata l'istruttoria ad un unico Giudice (non al Collegio) detto Giudice Relatore. Il Giudice in buona sostanza si riserva di fissare un' udienza ad hoc solo a seguito della scadenza del secondo termine, ovvero quello per la costituzione della parte convenuta/resistente.
Non è detto che il Giudice (o meglio il Collegio) fissi un' udienza, peraltro. Può darsi che il Giudice, fatte le opportune valutazioni in concreto e letti gli atti difensivi e i documenti delle parti, mandi le stesse in mediazione familiare oppure pronunci i cd. provvedimenti urgenti.

In concreto il Collegio all'esito della costituzione della parte convenuta/resistente ha la possibilità di:
a) fissare direttamente udienza dinanzi a sé, non ritenendo sussistenti i presupposti per formulare un suggerimento conciliativo;
b) rimettere le parti dinanzi al giudice delegato con il compito di suggerire ai genitori una possibile soluzione conciliativa, riservandosi di intervenire successivamente, se fallito il tentativo di conciliazione;
c) pronunciare provvedimenti provvisori, in presenza di conclusioni parzialmente conformi dei genitori (es. entrambi chiedono l’affido condiviso).

Al Giudice Relatore è demantata la formulazione di una proposta conciliativa affinchè i genitori possano trovare un accordo che possa poi essere ratificato e trasfuso nel provvedimento decisorio avanti al Collegio.
Il ruolo dell'avvocato è importante, sia una prima fase, in quanto dal tenore del ricorso potrà dipendere la distanza o meno dei termini concessi, o addirittura la fissazione immediata dell'udienza quando sia evidente che non vi siano margini per la conciliazione, sia nella seconda fase in quanto parteciperà in maniera determinante alla fase conciliativa determinando di fatto le sorti contenziose o meno del procedimento.
Il tutto come sempre nell' ottica della migliore tutela possibile dei minori, figli di coppie non sposate, per le quali sia già cessata o meno la convivenza.

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di Avv. Massimiliano Maida

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