Procedimento per decreto penale di condanna


Il procedimento per decreto penale di condanna quale rito speciale espressamente previsto dall'art. 459 C.P.P.
Procedimento per decreto penale di condanna

Il procedimento per decreto penale di condanna è un procedimento speciale, attivato per iniziativa unilaterale ed esclusiva del P.M. al fine di evitare sia l’udienza preliminare che il dibattimento, infatti il decreto viene emesso de plano da G.I.P. Il rito è esperibile anche nei procedimenti per reati perseguibili a querela, purché il querelante, nella medesima, non abbia dichiarato di opporvisi.

Il P.M. è legittimato a richiedere il rito ove ritenga che la pena da irrogarsi debba essere solo pecuniaria (multa o ammenda) anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva breve (ex art. 53 ss. L. 689/81). Il rito è precluso risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

Sussiste, altresì una preclusione temporale, in quanto la richiesta del P.M. al G.I.P., deve intervenire entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale in reato è attribuito viene iscritto nel registro delle notizie di reato. Il procedimento per decreto può essere richiesto al G.I.P. solo dal P.M. prima che siano attivati il rito ordinario o uno degli latri riti alternativi.

La richiesta deve essere necessariamente motivata, il P.M. indica la misura della pena, potendo chiederne una riduzione fino alla metà del minimo edittale previsto per la fattispecie oggetto del procedimento. Il G.I.P. potrebbe anche non accogliere la richiesta, nel qual caso, ove non debba pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., restituisce gli atti al P.M. Ove, invece, accolga la richiesta, emana il decreto, sulla base di un isolato esame cartolare degli atti di indagine, senza alcun preventivo contraddittorio con l’imputato.

Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal P.M., indicando l’entità dell’eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale. Il decreto, peraltro, contiene l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, posso proporre opposizione entro 15 giorni dalla notificazione dell’atto, e che l’imputato non può chiedere mediante l’opposizione i giudizi speciali (giudizio abbreviato, patteggiamento, ammissione all’oblazione …).

Ove con l’opposizione, l’imputato non abbia chiesto alcun rito alternativo, il Giudice emette decreto di giudizio immediato, con l’avvertenza che in caso di mancata opposizione o se questa viene dichiarata inammissibile, il Giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l’esecuzione. Avverso la dichiarazione di inammissibilità è ammesso ricorso in Cassazione. Se non è possibile eseguire la notificazione del decreto per irreperibilità dell’imputato, il giudice revoca quest’ultimo, restituendo gli atti al pubblico Ministero per procedere in via ordinaria al giudizio dibattimentale.

Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese di procedimento, né l’applicazione di pene accessorie, ed anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile e/o amministrativo. Il reato è estinto nel termine di 5 anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di 2 anni quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

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di Avv. Viviana Marocco

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