Processo della famiglia e dei minori. Cosa cambia con la riforma Cartabia


Le controversie famigliari e minorili sono oggi regolate da norme che conferiscono al processo di separazione, di divorzio e minorili una struttura radicalmente diversa
Processo della famiglia e dei minori. Cosa cambia con la riforma Cartabia

La recente riforma del processo civile intervenuta, prima con con legge delega 206/2021 [Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché' in materia di esecuzione forzata], successivamente con il DECRETO LEGISLATIVO di attuazione in data 10 ottobre 2022, n. 149, ha introdotto regole processuali di particolare interesse in materia di diritti delle persone e della famiglia con particolare riferimento al processo.

La decisione di un coniuge, di un componente di unione civile o convivente, di agire o resistere in giudizio mediante lo strumento del processo a tutela delle persone e della famiglia deve pertanto essere oggetto di una pianificazione adeguata allattuale struttura procedimentale entro la cui cornice l'attività essenziale viene complessivamente svolta nelle primissime fasi del giudizio.

E per vedere come questo avviene a questo contributo saranno affidate alcune, brevi ma essenziali, indicazioni in merito al procedimento per separazione e divorzio (si proseguirà, nei prossimi, sia ad approfondire quanto detto oggi sia a trattare gli altri argomenti di stretto interesse dei minori e della famiglia in ordine alle più radicali tra le modifiche processuali introdotte).

I cambiamenti che adesso si indicheranno fanno parte del più ampio quadro di modifica che ha interessato il generale procedimento civile, le cui regole restano applicabili, per quanto non espressamente previsto, anche al procedimento di cui si tratta.

Preliminarmente è utile subito considerare come le norme oggi in vigore modifichino radicalmente la prospettiva in cui si svolge il procedimento, non più “preannunciato” nella preliminare udienza dinanzi al Presidente ed eventualmente proseguito tra le Parti in persistente contrasto, bensì immediatamente in funzione a partire dal momento in cui viene introdotto il ricorso.

Ecco perché risulta quanto mai opportuno che il rapporto professionale, finalizzato a promuovere o resistere in un procedimento di famiglia, si instauri avendo particolare cura che vi siano la competenza e l’aggiornamento adeguati a ben utilizzare gli strumenti di tutela degli interessi facenti capo a tutte le Parti coinvolte, in primis i figli minori, specie nel quadro delle relazioni parentali in cui hanno preso forma i fattori di rischio connessi al conflitto giunto di fronte all’autorità giudiziaria.

A fronte di un procedimento che si è svolto per decenni senza che potesse dirsi neppure iniziato al momento in cui i coniugi comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale (avvenendo la definitiva costituzione del rapporto processuale soltanto in seguito al mancato accordo in quella sede), oggi la struttura del procedimento è del tutto diversa. Il processo di famiglia si svolge infatti nell’ambito del medesimo rito ordinario e si presenta con i caratteri propri di un rito differenziato in ragione della particolare natura degli interessi che ne costituiscono l’oggetto. 

Attualmente il procedimento si svolge nel modo che segue: 

a fronte della presentazione del ricorso, il Presidente del Tribunale «designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza» [art. 473 bis. 14 c.p.c.]. Inoltre, con il medesimo decreto, il Presidente «informa il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare» [ivi]. Per il convenuto sono quindi previsti termini di decadenza, alla scadenza dei quali alcune tra le sue attività difensive non potranno più essere svolte. 

Dal canto suo il ricorrente dovrà curare la notifica di copia del ricorso e decreto al convenuto, in modo di garantire alla Controparte che tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza intercorra «un termine non inferiore a sessanta giorni liberi» [ivi] ossia termini che non includano, né all'inizio né alla fine, giorni festivi.

Può esserci la necessità di intervenire con urgenza ed in tale ipotesi si apre una fase interlocutoria che è prevista dall’art. 473-bis. 15 entro la quale possono essere adottate misure anche inaudita altera parte laddove la situazione sia tale da far prevedere l'inefficacia della misura stessa ove ne abbia una conoscenza, previa o contestuale, il soggetto nei confronti del quale viene adottata. Come detto su tutto questo si approfondirà nei successivi contributi.

Occorre precisare anche come la peculiare natura degli interessi che di questo processo formano l‘oggetto limiti l’applicabilità delle decadenze suddette ai soli diritti disponibili (ad es., diritti economici facenti capo ai coniugi tra loro o ai partecipanti dell'unione civile o della convivenza, per i quali vi è la piena libertà delle Parti di rivendicarli ovvero di rinunciarvi). Quanto ai diritti relativamente disponibili, ossia quelli che lo diventano solo a partire dal momento della loro venuta ad esistenza e non prima (ad es., il mantenimento del coniuge economicamente debole o quello del figlio maggiorenne non autosufficiente, i quali possono essere resi oggetto di atti dispositivi ma solo a partire dal momento nel quale sono venuti ad esistenza e mai in via preventiva (cfr. la nullità ed il conseguente divieto, ad es., di patti pre–matrimoniali), questi rendono necessaria un'accentuazione dei poteri di iniziativa istruttoria in capo al Giudice, fermo restando però il carattere dispositivo del procedimento. A questo proposito l’art. 473 bis. 2, comma 2 prevede che «Con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d'ufficio ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria».

Non vi sono invece preclusioni alla difesa di diritti del tutto indisponibili (come, ad es. i diritti del minore, personali od economici, i diritti personalissimi del coniuge o del partner dell’unione civile o del convivente). Vi è la possibilità di avanzare domande e richieste istruttorie anche oltre i termini previsti e sono espressamente previsti poteri istruttori azionabili d’ufficio dal Giudice il quale, se necessario, può addirittura prescindere dalla domanda delle Parti ove rinvenga da se stesso un’esigenza di tutela del tipo indicato. Anche di questo si tratterà più analiticamente nei prossimi contributi.

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di Giuseppe Mazzotta

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