Processo telematico e diritto di famiglia (I PARTE)
La donna divorziata può mantenere il cognome del marito se sussiste un interesse meritevole suo e dei suoi figli
Il Tribunale Milano, Sezione 9 civile con sentenza 3 febbraio 2016, n. 1432 ha approfondito il reale contenuto e la sostanza dell’art. 5, comma 3, della L. n. 898 del 1970. Per mero scopo di semplificazione si riporta di seguito la norma in commento: 1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.
2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.
4. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.
5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.
8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
9. I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.
Pertanto, la disposizione di cui all’art. 5 consente alla donna divorziata di mantenere il cognome del marito allorché sussista un interesse meritevole suo e dei suoi figli. La corte precisa che "l'interesse che può legittimare l'utilizzo del cognome del marito può essere un interesse che si esaurisce nell'ambito professionale, artistico o commerciale, ovvero possono valutarsi profili di identificazione sociale e di vita di relazione meritevoli di tutela. Altresì, possono essere tutelati anche interessi morali, come quello della donna che non intenda per ragioni religiose rinunciare al cognome maritale, ravvisando in esso il segno di una comunità familiare cui si sente ancora legata; possono, inoltre essere valutati interessi legati alla tutela della prole, atteso che la diversità del cognome della madre affidataria e dei figli può creare disagi nella vita di relazione". Nella fattispecie la resistente non aveva introdotto allegazioni in ordine all'interesse sotteso alla domanda dalla stessa formulata di volere conservare il cognome del marito. Di talché, siffatta domanda veniva rigettata.
2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.
4. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.
5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.
8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
9. I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.
Pertanto, la disposizione di cui all’art. 5 consente alla donna divorziata di mantenere il cognome del marito allorché sussista un interesse meritevole suo e dei suoi figli. La corte precisa che "l'interesse che può legittimare l'utilizzo del cognome del marito può essere un interesse che si esaurisce nell'ambito professionale, artistico o commerciale, ovvero possono valutarsi profili di identificazione sociale e di vita di relazione meritevoli di tutela. Altresì, possono essere tutelati anche interessi morali, come quello della donna che non intenda per ragioni religiose rinunciare al cognome maritale, ravvisando in esso il segno di una comunità familiare cui si sente ancora legata; possono, inoltre essere valutati interessi legati alla tutela della prole, atteso che la diversità del cognome della madre affidataria e dei figli può creare disagi nella vita di relazione". Nella fattispecie la resistente non aveva introdotto allegazioni in ordine all'interesse sotteso alla domanda dalla stessa formulata di volere conservare il cognome del marito. Di talché, siffatta domanda veniva rigettata.
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