Processo tributario e divieto di prova testimoniale


Il divieto di prova testimoniale non viene violato in caso di utilizzo da parte dell'Amministrazione finanziaria di "dichiarazioni di terzi".
Processo tributario e divieto di prova testimoniale

Come noto, una delle particolarità del Processo tributario è quella prevista dall'art. 7 comma 4 del D.lgs. 546/1992 ovvero il divieto di utilizzare in tale procedimento la prova testimoniale e il giuramento. Il Processo tributario identifica nella prova documentale la "prova regina" ritenendola il mezzo probatorio più idoneo per qualificare i fatti controversi. Tra i poteri delle Commissioni tributarie dunque, l'utilizzo di tale mezzo istruttorio è assolutamente escluso.

Tuttavia sovente accade che nel Processo vengano introdotte delle dichiarazioni rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000) che possiamo in qualche modo assimilare - con le dovute cautele - alla prova per testi. Tali dichiarazioni tuttavia vengono acquisite "fuori-processo" dall'Amministrazione Finanziaria nell'esercizio (qui si) dei poteri istruttori conferiti e da qui prodotte nel processo. L'acquisizione pertanto avviene a cura (ed arbitraria scelta) di una parte (l'Amministrazione finanziaria) e non dal Giudice e non con le garanzie che i codici di rito prevedono per le prove testimoniali. In ciò pertanto si ravvede un primo disequilibrio in ordine ai canoni del "giusto processo" costituzionalmente garantito.

La Giurisprudenza tuttavia (per tutte Cass. 6616/2018) è costante nel ritenere che:

  1. l'utilizzo di dichiarazioni di terzi acquisite dall'amministrazione finanziaria sia ammissibile e non in contrasto con il divieto testè descritto di prova testimonale;

  2. il loro contributo assurge tuttalpiù al rango di indizio che tuttavia può e deve concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del Giudice Tributario.

La riforma del Processo Tributario attualmente in itinere con l'istituzione di una team di esperti in materia, sarà l'occasione anche per approfondire e rivedere questo (attuale) vulnus del rito fiscale.

Articolo del:


di Antonio Borghetti

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