Procura generale o amministrazione di sostegno


Alcuni aspetti da conoscere al fine di consentire una decisione consapevole ed adeguata ad ogni specifica situazione
Procura generale o amministrazione di sostegno
Una delle domande più ricorrenti che vengono rivolte all'avvocato quando un parente o una persona amica ha bisogno di aiuto nel compiere le proprie attività di vita quotidiana - ma non soltanto - è: procura o amministrazione di sostegno?
È bene precisare che la procura è un atto unilaterale in forza del quale il rappresentato conferisce ad altro soggetto (rappresentante) il potere di agire in suo nome per il compimento di atti giuridici. Qualora, in particolare, si tratti di procura generale ci troviamo dinanzi ad un atto che non resta circoscritto ad un determinato affare ma che dà al rappresentante un ampio potere di agire nell'interesse - e nel solo interesse - del rappresentato per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
Ecco che con la procura generale il rappresentante ha in mano un potere "quasi" illimitato (considerato che il rappresentante deve solo rendere conto al rappresentato delle attività svolte) che gli consentirebbe di aiutare il proprio amico/parente rappresentato.
Inoltre si consideri che la procura generale viene conferita dal rappresentato con un atto pubblico dinanzi al Notaio. Una procedura sicuramente più rapida rispetto a quella di nomina di un amministratore di sostegno.
Attraverso il deposito di un ricorso dinanzi al Tribunale competente - Volontaria Giurisdizione - si può infatti richiedere la nomina di un amministratore di sostegno ovvero di un soggetto che assista la persona che si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Questo istituto introdotto nel 2004 è volto a non privare il soggetto della capacità di agire - tanto che potrà continuare a compiere autonomamente gli atti di vita quotidiana - affiancandogli però un amministratore di sostegno che lo tuteli nel porre in essere gli altri atti di ordinaria o straordinaria amministrazione secondo quanto indicato nel provvedimento di nomina.
Ma ci sono alcuni ulteriori aspetti da analizzare al fine di consentire una decisione consapevole ed adeguata ad ogni specifica situazione.
- Elemento essenziale affinché possa essere conferita procura generale al rappresentato è che il rappresentante sia capace di intendere e di volere ex art. 1389 c.c.. Ecco perché il Notaio potrebbe pretendere - laddove le condizioni di salute o l'età lo richiedano - un certificato medico attestante le capacità di autodeterminazione del rappresentante e la sua idoneità a rendersi conto della realtà e del valore sociale delle proprie azioni.
A differenza della procura generale, non richiesto il requisito della capacità di intendere e di volere del beneficiario dell'amministrazione di sostegno. In particolare l'art. 404 c.c. prevede che l'amministrazione di sostegno possa essere nominato per chi sia impossibilitato a provvedere ai propri interessi "per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica" ma soprattutto il ricorso di nomina di tale figura giuridica può essere depositato anche da persona diversa dal beneficiario.
- Come già specificato il soggetto cui viene conferita procura generale ha un potere "quasi" illimitato di agire in nome e nell'interesse del rappresentato, dovendo solo rendere conto direttamente a quest’ultimo della attività svolte. Non c’è alcun controllo di un soggetto terzo.
Invece l'amministratore di sostegno compie tutte le attività - specificamente indicate nel provvedimento di nomina (es. provvedere alle spese personali del beneficiario, aprire e chiudere conti correnti) - sotto il controllo del Giudice Tutelare, cui deve annualmente rendicontare il proprio operato ed al quale deve presentare istanze per essere autorizzato a compiere gli atti indicati agli artt. 374 e 375 c.c. (es. vendere e/o acquistare immobili, accettare o rinunciare ad eredità);
- Il procuratore generale non può fornire autorizzazioni in ambito sanitario.
Diversamente, in forza del combinato disposto dell'art. 404 c.c. e dell'art. 6 Convenzione di Oviedo (ratificata in Italia con L. N. 145/2001) è riconosciuto all'amministratore di sostegno il potere di fornire il consenso agli atti sanitari, in nome e per conto del beneficiario che non sia in grado di esprimersi. A tal fine è necessario che l'amministratore di sostegno ed il Giudice Tutelare interpellato ricostruiscano la presumibile volontà e gli intendimenti del beneficiario in relazione all'intervento sanitario proposto (sulla base del suo stile di vita, personalità, convinzioni etiche e religiose, culturali e filosofiche), così da poter agire nell'interesse di quest'ultimo. Uno dei casi più frequenti è la necessità di ricorrere alla PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea) che rappresenta una tecnica attraverso la quale si riesce ad assicurare, tramite una sonda posizionata direttamente nello stomaco, un adeguato apporto nutrizionale al soggetto che non riesca ad alimentarsi per via orale.

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di Avv. Ilaria Cioppi

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