Prodotti finanziari spazzatura
Nuova condanna per il MPS per i contratti “4 You” e “My Way”
Negli ultimi anni le cronache hanno raccontato tante storie di risparmiatori "tosati" dalle banche con transazioni sugli investimenti finanziari che hanno indotto a comprare strumenti finanziari rischiosi, magari spacciati per piani previdenziali.
E’ stato il caso dei prodotti «4 You» e «My Way» messi sul mercato dalla Banca 121, poi entrata nel gruppo Monte Paschi di Siena, strumenti finanziari che di fatto mascheravano contratti di mutuo, spesso trentennali, i quali per la loro complessità avrebbero dovuto essere proposti solo ad «operatori qualificati» piuttosto che ad ignari utenti bancari.
Solo in pochi casi la banca si è accollata spontaneamente la perdita subita dal risparmiatore, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’ingegneria finanziaria messa in atto da veri "creativi" non c’è stato altro rimedio che far ricorso alle azioni giudiziarie per provare la responsabilità del promotore o del funzionario dell’Istituto bancario.
Recentemente, il tribunale di Salerno, seguendo l’indirizzo già espresso in altre occasioni, e mettendosi nel solco di altre corti di merito, ha (non senza coraggio) rivolto la sua attenzione al tema della nullità del contratto per difetto di causa. Così la sentenza numero 775 del 2015 ha affermato di voler dare rilievo all’orientamento dell’ufficio, confermato dalla Corte di Appello (con la pronuncia del 30.9.2009), sostenendo che l’assetto di interessi perseguito dal contratto «4 You» non è meritevole di tutela per l’evidente squilibrio contrattuale che determina. Il ragionamento seguito, in particolare, dal Tribunale salernitano muove dalla premessa secondo cui la causa del contratto "4You" si sostanzia da una parte nella erogazione di un finanziamento retribuito per l’acquisto di strumenti finanziari e dall’altra nella acquisizione a scadenza di un capitale rivalutato con finalità previdenziali. In buona sostanza, il rischio è tutto per il risparmiatore, con uno squilibrio contrattuale che "va oltre i limiti della ordinaria alea".
Seguendo questo ragionamento, condiviso da tanta parte delle corti di merito, è stato possibile ottenere pronunce di inefficacia dei contratti di mediazione e recuperare milioni di euro indebitamente sottratti ai risparmi di migliaia di utenti, a tutto vantaggio delle banche le quali talvolta con disinvoltura hanno introdotto sul mercato strumenti della finanza che emanano un tanfo tanto penetrante da essere definiti "prodotti spazzatura".
E’ stato il caso dei prodotti «4 You» e «My Way» messi sul mercato dalla Banca 121, poi entrata nel gruppo Monte Paschi di Siena, strumenti finanziari che di fatto mascheravano contratti di mutuo, spesso trentennali, i quali per la loro complessità avrebbero dovuto essere proposti solo ad «operatori qualificati» piuttosto che ad ignari utenti bancari.
Solo in pochi casi la banca si è accollata spontaneamente la perdita subita dal risparmiatore, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’ingegneria finanziaria messa in atto da veri "creativi" non c’è stato altro rimedio che far ricorso alle azioni giudiziarie per provare la responsabilità del promotore o del funzionario dell’Istituto bancario.
Recentemente, il tribunale di Salerno, seguendo l’indirizzo già espresso in altre occasioni, e mettendosi nel solco di altre corti di merito, ha (non senza coraggio) rivolto la sua attenzione al tema della nullità del contratto per difetto di causa. Così la sentenza numero 775 del 2015 ha affermato di voler dare rilievo all’orientamento dell’ufficio, confermato dalla Corte di Appello (con la pronuncia del 30.9.2009), sostenendo che l’assetto di interessi perseguito dal contratto «4 You» non è meritevole di tutela per l’evidente squilibrio contrattuale che determina. Il ragionamento seguito, in particolare, dal Tribunale salernitano muove dalla premessa secondo cui la causa del contratto "4You" si sostanzia da una parte nella erogazione di un finanziamento retribuito per l’acquisto di strumenti finanziari e dall’altra nella acquisizione a scadenza di un capitale rivalutato con finalità previdenziali. In buona sostanza, il rischio è tutto per il risparmiatore, con uno squilibrio contrattuale che "va oltre i limiti della ordinaria alea".
Seguendo questo ragionamento, condiviso da tanta parte delle corti di merito, è stato possibile ottenere pronunce di inefficacia dei contratti di mediazione e recuperare milioni di euro indebitamente sottratti ai risparmi di migliaia di utenti, a tutto vantaggio delle banche le quali talvolta con disinvoltura hanno introdotto sul mercato strumenti della finanza che emanano un tanfo tanto penetrante da essere definiti "prodotti spazzatura".
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