Produzione di energia elettrica, Tremonti ambientale


Il reddito delle PMI destinato ad investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile
Produzione di energia elettrica, Tremonti ambientale
L’agevolazione di cui all'art. 6 della Legge 23/12/2000 n. 388 (c.d. "Tremonti ambientale") prevede che la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali non concorra a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Come noto tale defiscalizzazione è stata riconosciuta agli operatori del settore della produzione di energia elettrica per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (solare, eolica, idroelettrica e da biomasse zootecniche e/o vegetali) con un approccio incrementale e di importo pari sino ad un massimo del 20% del costo di investimento.
Il riconoscimento avviene nei confronti di piccole medie imprese (oltre al numero di dipendenti il parametro che occorre misurare è il fatturato annuale derivante dalla vendita dell’energia elettrica ed al relativo codice di attività ATECO) e in concorrenza con altri incentivi e/o agevolazioni statali o europee.
Nel corso degli ultimi anni diversi operatori hanno atteso di beneficiare di tale agevolazione temendo le criticità sottese ai rapporti con l'ente preposto ai controlli (leggi Agenzia delle Entrate).
Per tale ragione uno dei più noti studi specialistici professionali italiani, che in questi anni ha operato con una percentuale di successo superiore al 90% (in particolar modo in relazione al solare fotovoltaico per secondo, terzo e quarto conto energia), ha sottoscritto con un primario operatore del settore bancario un accordo volto ad agevolare l’investitore nella realizzazione del beneficio fiscale.
Tale opportunità risiede nella disponibilità da parte dell'istituto bancario ad acquisire i crediti derivanti dall’applicazione della norma in parola a seguito di approfondita valutazione globale di ciascun investimento.
Dal punto di vista dell’investitore l’opportunità è rilevante posto che la cessione avviene PRO SOLUTO e che il tasso di sconto applicato è inferiore al 10% consentendo così la realizzazione pressoché immediata del risultato.
Le condizioni per l’accettazione all’acquisto del credito da parte dell’istituto sono:
1. perizia tecnico-specialistica sull'impianto;
2. perizia di verifica in relazione a pratiche già aperte ma eseguite da consulenti terzi;
3. assenza di un contenzioso anche le pratiche già in corso di esecuzione.

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di Avv. Francesca Bisaro

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