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Produzione in giudizio di conversazioni registrate senza consenso


Produzione in giudizio di conversazioni registrate senza consenso. Analisi del provvedimento di Cassazione civile sez. II, 05/03/2025, n.5844
Produzione in giudizio di conversazioni registrate senza consenso

Le conversazioni registrate sono sempre state un dilemma ed un problema di diritto processuale annoso con particolare riferimento al loro utilizzo/produzione in un processo giudiziario civile.

Sgomberiamo un po' il campo e cominciamo col dire che le registrazioni ottenute con il consenso di controparte non godono di particolari problemi.

Infatti quest’ultime possono essere utilizzate come prove formate al di fuori del processo e che possono essere ammesse su richiesta di parte davanti al Tribunale.

Ma vediamo invece le conversazioni registrate senza il consenso.

Questo genere di prove subisce un qualche problema di ammissibilità.

Infatti normalmente non sarebbero ammissibili salvo il caso in cui il loro impiego fosse mirato a tutelare un diritto di difesa in giudizio della parte che vuol far valere i propri diritti.

In questo caso, il diritto di difesa consente di prescindere dal consenso della parte interessata, a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al suo perseguimento.

Ciò che rileva, pertanto, non è come e da chi sia stata eseguita la registrazione, né se vi fossero esigenze difensive del suo autore materiale, ma per quali scopi sia stata poi utilizzata la conversazione registrata e le informazioni in essa contenute.

Per poter utilizzare i dati in giudizio è necessaria una preventiva attività di ricerca e raccolta degli stessi, la cui liceità si valuta, appunto, in ragione dell’uso che viene fatto.

In linea generale, l’utilizzazione dei dati pur senza il consenso dell’interessato è ritenuta lecita quando si tratti di difendere un diritto fondamentale.

Spetta al giudice bilanciare gli interessi in gioco e ammettere o meno le prove che comportano il trattamento di dati di terzi.

Posto che la titolarità del trattamento spetta in questo caso all’autorità giudiziaria e in tale sede vanno composte le diverse esigenze di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo.

Il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali in ossequio al principio di proporzionalità.

L’orientamento giurisprudenziale statuito dalla Corte di Cassazione Civile con il provvedimento n.5844/2025, ha posto dal punto di vista giuridico, quattro importanti nodi che proviamo ad esaminare qui sotto.

A) Sotto l’aspetto costituzionale.

Le norme di riferimento che richiamano la nostra Costituzione sono: da un lato l’art.15 che stabilisce la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione ritenendole inviolabili e subordinate solo alla Autorità Giudiziaria e alla Legge.

Dall’altro lato, l’art.24 ovvero la norma che stabilisce l’inviolabilità del diritto di difesa e che garantisce l’esercizio di difesa come diritto di tutti e per tutti in tutti i gradi del procedimento.

B) Sotto l’aspetto penalistico

La norma del codice penale che consideriamo è indicata all’art.51 c.p. secondo cui l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

C) Sotto l’aspetto processualistico.

La norma di riferimento, in questo caso, è l’art.2712 codice civile che precisa che “le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate”

D) Sotto l’aspetto delle garanzie e tutele della privacy.

La norma da considerare la scopriamo all’art.24 D.lgs 196/2003 (Codice della Privacy) - oggi confluito nell’art.9 GDPR – in cui si stabilisce la necessità del trattamento del dato, come nel caso di una conversazione registrata senza consenso, quando si deve far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

In questa ipotesi si cerca di mantenere un atteggiamento temperato a che i dati siano sempre trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa.

Anche nei casi giudiziari di lavoro o nelle cause che riguardano materie come il segreto aziendale e industriale.

Da questo quadro ne emerge che la violazione del diritto alla riservatezza risulta scriminata dalla sussistenza del contrapposto esercizio diritto di difesa di un individuo.

Dunque non è sempre illecita la violazione del diritto alla riservatezza, cioè la condotta di registrazione d'una conversazione tra presenti in mancanza dell'altrui consenso, ove rispondente alle necessità conseguenti al legittimo esercizio del diritto di difesa in giudizio. 

Ora vediamo alcuni consigli pratici.

1. Buona regola è “Non registrare le conversazioni” senza il consenso

In linea generale vale il principio costituzionale della segretezza della corrispondenza in ogni sua forma e gli obblighi imposti dalla normativa sulla privacy che ci vincolano ad un comportamento rispettoso dei rapporti intersoggettivi e al mantenimento delle conversazioni all’interno di una sfera intima e privata.

Non è una buona regola registrare le conversazioni senza avere il consenso del proprio “partner parlante” in quanto sconfinano dalla sfera di intimità interpersonale e da un controllo reciproco delle conversazioni.

Nessun problema sussiste quando invece il proprio “partner parlante” è d’accordo nel divulgare e pubblicare la propria conversazione.

2. Registrare solo in casi di effettivo bisogno di tutelarsi e tutelare un proprio diritto

Non tutti i casi sono da evitare in quanto in talune circostanze registrare le conversazioni senza il consenso altrui, può essere valido e utile.

Infatti se la conversazione serve per difendere un proprio diritto e per far valere le proprie ragioni di verità difronte ad una possibile opposizione e contrapposizione del proprio “avversario”, registrare la conversazione potrebbe aiutarci ad ottenere una prova legale mantenendo una posizione di vantaggio.

3. La registrazione può essere utilizza solo per difendersi.

La registrazione può essere utilizzata solo nel caso in cui dovrò difendermi in un eventuale giudizio davanti ad un Tribunale.

Infatti ricordiamoci che la registrazione di una conservazione è una prova ottenuta fuori dal processo, e pertanto, quando ottenuta senza consenso, deve essere finalizzata per la propria difesa ovvero in tutti quei casi in cui la propria posizione giuridica è minacciata da una posizione “avversaria” che intende contrapporci una falsa verità violando i nostri diritti.

4. La difesa solo in caso di giudizio davanti ai Tribunali

Non tutti i luoghi sono le sedi opportune per difendersi.

Le conversazioni registrare senza consenso potranno essere fatte valere solo come prove in un giudizio davanti ad un Tribunale, e non in altre sedi.

È importante sapere che la tutela del processo davanti ad un Giudice, fa si che la sede processuale sia l’unica sede di vera e propria garanzia di una prova formatasi fuori dal processo.

Le prove formate fuori dai Tribunali non possono essere escluse a priori ma se ammesse, dovranno essere acquisite all’interno e in un luogo altamente autorevole come quello di un Tribunale della Repubblica italiana.

In conclusione: fate buon uso delle conversazioni registrate e abbiate sempre cura che le registrazioni delle vostre conversazioni senza consenso siano utilizzate solo in caso di difesa.

 

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