Professioni Sanitarie e Assicurazioni
E` obbligatoria l`assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie
La Legge 8 marzo 2017 n. 24 (in vigore dal prossimo 1° aprile) ha introdotto nel nostro ordinamento importanti disposizioni in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Tra queste, merita di essere sottolineata una novità assoluta: l’obbligo per ciascun esercente la professione sanitaria (indipendentemente dal fatto che svolga la professione in strutture sanitarie pubbliche o private) di stipulare, con oneri a proprio carico, un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
La legge prevede che con Decreto del Ministro dello sviluppo economico (da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa) vengano determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative prevedendo l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati.
Tuttavia il legislatore ha già fissato dei "paletti" molto precisi imponendo che la polizza preveda una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purchè denunciati all’assicurazione durante la vigenza della polizza (retroattività). Non solo, in caso di cessazione dell’attività professionale deve anche essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti illeciti verificatisi durante la vigenza della polizza stessa. [......]
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http://www.studiopapotti.it/lobbligo-assicurazione-gli-esercenti-le-professioni-sanitarie
Tra queste, merita di essere sottolineata una novità assoluta: l’obbligo per ciascun esercente la professione sanitaria (indipendentemente dal fatto che svolga la professione in strutture sanitarie pubbliche o private) di stipulare, con oneri a proprio carico, un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
La legge prevede che con Decreto del Ministro dello sviluppo economico (da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa) vengano determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative prevedendo l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati.
Tuttavia il legislatore ha già fissato dei "paletti" molto precisi imponendo che la polizza preveda una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purchè denunciati all’assicurazione durante la vigenza della polizza (retroattività). Non solo, in caso di cessazione dell’attività professionale deve anche essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti illeciti verificatisi durante la vigenza della polizza stessa. [......]
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