Professionisti e agenti pagano l'IRAP?
In vista della scadenza della prossima dichiarazione dei redditi professionisti, agenti e piccoli imprenditori dovranno valutare se pagare o meno IRAP
Anche quest’anno, come ogni anno in vista della scadenza della dichiarazione dei redditi, occorre porre attenzione alla scelta se assoggettare o meno ad IRAP i redditi dei professionisti.
Negli ultimi anni, infatti, la Cassazione ha ritenuto che il professionista, verificate alcune condizioni, possa essere escluso dall’imposta. Nonostante sia necessario valutare caso per caso, i professionisti che, per l’esercizio della loro attività, utilizzano una modesta quantità di beni strumentali e non fanno uso di lavoro altrui, possono ritenersi esclusi dall’IRAP.
La scelta di escludere i redditi professionali dall’IRAP discende, chiaramente, dalla lettura della norma che intende colpire l’"esercizio di una attività autonomamente organizzata", vale a dire un’attività economica combinata da uomini, capitali, beni materiali, conoscenze tecniche, capacità imprenditoriali e manageriali.
La Cassazione ha poi esteso la possibilità di applicare l’esclusione da IRAP anche ad altre categorie di contribuenti, quali:
• agenti di commercio e promotori finanziari;
• broker assicurativi;
• piccole imprese.
L’esclusione da IRAP si applica ai suddetti soggetti una volta verificati i medesimi presupposti, vale a dire l’impiego nell’attività economica di una dotazione di beni strumentali che non superi il minimo indispensabile e la mancanza di lavoro altrui.
Pertanto, le scelte che potranno essere operate dai contribuenti sono le seguenti:
- compilare la dichiarazione IRAP, versare l’imposta e presentare successivamente istanza di rimborso; tale scelta evita l’irrogazione di sanzioni, ma espone ai tempi lunghi del rimborso;
- non compilare la dichiarazione IRAP e quindi non effettuare alcun versamento; si tratta della scelta più efficace sotto il profilo finanziario, ma che espone all’irrogazione di sanzioni.
Ogni situazione impone una attenta valutazione e una conseguente scelta.
Si segnala, da ultimo, che recentemente la Corte di Cassazione ha affermato che la società semplice che svolge attività professionale in forma associata è soggetto passivo IRAP e che lo studio associato medico è soggetto passivo IRAP.
Negli ultimi anni, infatti, la Cassazione ha ritenuto che il professionista, verificate alcune condizioni, possa essere escluso dall’imposta. Nonostante sia necessario valutare caso per caso, i professionisti che, per l’esercizio della loro attività, utilizzano una modesta quantità di beni strumentali e non fanno uso di lavoro altrui, possono ritenersi esclusi dall’IRAP.
La scelta di escludere i redditi professionali dall’IRAP discende, chiaramente, dalla lettura della norma che intende colpire l’"esercizio di una attività autonomamente organizzata", vale a dire un’attività economica combinata da uomini, capitali, beni materiali, conoscenze tecniche, capacità imprenditoriali e manageriali.
La Cassazione ha poi esteso la possibilità di applicare l’esclusione da IRAP anche ad altre categorie di contribuenti, quali:
• agenti di commercio e promotori finanziari;
• broker assicurativi;
• piccole imprese.
L’esclusione da IRAP si applica ai suddetti soggetti una volta verificati i medesimi presupposti, vale a dire l’impiego nell’attività economica di una dotazione di beni strumentali che non superi il minimo indispensabile e la mancanza di lavoro altrui.
Pertanto, le scelte che potranno essere operate dai contribuenti sono le seguenti:
- compilare la dichiarazione IRAP, versare l’imposta e presentare successivamente istanza di rimborso; tale scelta evita l’irrogazione di sanzioni, ma espone ai tempi lunghi del rimborso;
- non compilare la dichiarazione IRAP e quindi non effettuare alcun versamento; si tratta della scelta più efficace sotto il profilo finanziario, ma che espone all’irrogazione di sanzioni.
Ogni situazione impone una attenta valutazione e una conseguente scelta.
Si segnala, da ultimo, che recentemente la Corte di Cassazione ha affermato che la società semplice che svolge attività professionale in forma associata è soggetto passivo IRAP e che lo studio associato medico è soggetto passivo IRAP.
Articolo del: