Professionisti, niente Irap anche se si ha un collaboratore
Il professionista non è obbligato a pagare l’Irap se assume un solo collaboratore che esplica mansioni esecutive o di segreteria
La Normativa fino ad oggi, con gli articoli 2 e 3 del dlgs n. 446/1997, ha fissato il presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive nell’esercizio «abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi»
Con la sentenza n. 9451/16, si torna sul tema dell’assoggettabilità all’imposta regionale delle attività di lavoro autonomo.
Si vuole ricordare come sul concetto di autonoma organizzazione, quale presupposto per l’applicazione dell’IRAP, era sorto un contrasto giurisprudenziale. Da una parte, infatti, c’erano le Sezioni Unite con alcune sentenze del 2016 che hanno negato la possibilità di dimostrare l’assenza dell’autonoma organizzazione, ritenendo che la presenza anche di un solo dipendente o addetto a mansioni generiche part-time, determinasse l’assoggettamento all’imposta. Dall’altra parte, invece, c’era l’orientamento minoritario maggiormente condivisibile che riteneva che, al fine di verificare l’esistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione è opportuno accertare se l’attitudine del lavoro svolto dal dipendente è idonea a potenziare l’attività produttiva, non potesse esser assoggettato ad IRAP proprio a causa della presenza minima di collaborazione e di strumenti che escludevano quindi un’autonoma organizzazione. L’Agenzia delle Entrate con ricorso in Corte di Cassazione ha invece sottolineato come per lo stesso art. 2, D.Lgs. n. 446/97, l’autonoma organizzazione ricorre ove il contribuente è il responsabile dell’organizzazione, assumendo anche un solo dipendente. La parola quindi è passata alla Sezioni Unite che non hanno però accolto ricorso dell’Agenzia.
Infatti la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 9451 del 10 maggio ha espresso un importante principio di diritto, che interessa un grande numero di contribuenti che esercitano in forma individuale un'attività d’impresa, professionale, artistica (in qualità di agenti, artigiani, rappresentanti, piccoli commercianti, promotori finanziari, coltivatori diretti del fondo).
La Corte di Cassazione a SU ha enunciato il seguente principio di diritto: il professionista, l’imprenditore, l’artista individuale se assume un solo collaboratore che esplica mansioni meramente esecutive o di segreteria non è obbligato a pagare l’Irap. Gli effetti pratici che ne conseguono sono legati al fatto che d’ora in poi dovranno essere accertate le mansioni svolte dal collaboratore sia sulla base delle risultanze del contratto sia sulla base dell’attività dallo stesso effettivamente svolta.
Quindi la presenza di una segretaria o di un collaboratore con funzioni meramente esecutive non fa scattare l’Irap per il professionista. L’imposta può colpire soltanto «il responsabile dell’organizzazione» e non i soggetti inseriti «in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse». In caso di richiesta di rimborso del tributo indebitamente versato, l’onere di provare tali condizioni grava sul contribuente.
In merito alla non assoggettabilità all’Irap per il professionista che non impiega beni strumentali che eccedono il minimo indispensabile e per l’esercizio dell’attività si avvale anche di un solo collaboratore non occasionale che svolga mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, possono essere avanzate le istanze di rimborso; purchè presentate entro 48 mesi dalla data di effettuazione del pagamento di cui si chiede il rimborso ed è onere del contribuente dimostrare e provare i fatti che fondano il diritto al rimborso e, cioè, l’aver esercitato la professione in assenza di un’autonoma organizzazione ovvero con mezzi minimi e collaboratori addetti a mansioni meramente esecutive ed estranee al tipicum dell’attività del professionista istante.
Con la sentenza n. 9451/16, si torna sul tema dell’assoggettabilità all’imposta regionale delle attività di lavoro autonomo.
Si vuole ricordare come sul concetto di autonoma organizzazione, quale presupposto per l’applicazione dell’IRAP, era sorto un contrasto giurisprudenziale. Da una parte, infatti, c’erano le Sezioni Unite con alcune sentenze del 2016 che hanno negato la possibilità di dimostrare l’assenza dell’autonoma organizzazione, ritenendo che la presenza anche di un solo dipendente o addetto a mansioni generiche part-time, determinasse l’assoggettamento all’imposta. Dall’altra parte, invece, c’era l’orientamento minoritario maggiormente condivisibile che riteneva che, al fine di verificare l’esistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione è opportuno accertare se l’attitudine del lavoro svolto dal dipendente è idonea a potenziare l’attività produttiva, non potesse esser assoggettato ad IRAP proprio a causa della presenza minima di collaborazione e di strumenti che escludevano quindi un’autonoma organizzazione. L’Agenzia delle Entrate con ricorso in Corte di Cassazione ha invece sottolineato come per lo stesso art. 2, D.Lgs. n. 446/97, l’autonoma organizzazione ricorre ove il contribuente è il responsabile dell’organizzazione, assumendo anche un solo dipendente. La parola quindi è passata alla Sezioni Unite che non hanno però accolto ricorso dell’Agenzia.
Infatti la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 9451 del 10 maggio ha espresso un importante principio di diritto, che interessa un grande numero di contribuenti che esercitano in forma individuale un'attività d’impresa, professionale, artistica (in qualità di agenti, artigiani, rappresentanti, piccoli commercianti, promotori finanziari, coltivatori diretti del fondo).
La Corte di Cassazione a SU ha enunciato il seguente principio di diritto: il professionista, l’imprenditore, l’artista individuale se assume un solo collaboratore che esplica mansioni meramente esecutive o di segreteria non è obbligato a pagare l’Irap. Gli effetti pratici che ne conseguono sono legati al fatto che d’ora in poi dovranno essere accertate le mansioni svolte dal collaboratore sia sulla base delle risultanze del contratto sia sulla base dell’attività dallo stesso effettivamente svolta.
Quindi la presenza di una segretaria o di un collaboratore con funzioni meramente esecutive non fa scattare l’Irap per il professionista. L’imposta può colpire soltanto «il responsabile dell’organizzazione» e non i soggetti inseriti «in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse». In caso di richiesta di rimborso del tributo indebitamente versato, l’onere di provare tali condizioni grava sul contribuente.
In merito alla non assoggettabilità all’Irap per il professionista che non impiega beni strumentali che eccedono il minimo indispensabile e per l’esercizio dell’attività si avvale anche di un solo collaboratore non occasionale che svolga mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, possono essere avanzate le istanze di rimborso; purchè presentate entro 48 mesi dalla data di effettuazione del pagamento di cui si chiede il rimborso ed è onere del contribuente dimostrare e provare i fatti che fondano il diritto al rimborso e, cioè, l’aver esercitato la professione in assenza di un’autonoma organizzazione ovvero con mezzi minimi e collaboratori addetti a mansioni meramente esecutive ed estranee al tipicum dell’attività del professionista istante.
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