Professionisti senza dipendenti non pagano l'IRAP


Il Professionista che opera in assenza di personale dipendente e strumenti accessori di elevate entità è esonerato dal versamento dell'IRAP
Professionisti senza dipendenti non pagano l'IRAP
Il Professionista che opera in assenza di personale dipendente e strumenti accessori di elevate entità è esonerato dal versamento dell'IRAP.
Questa la decisione della Corte di Cassazione, quinta sezione civile, la quale, con sentenza n. 15010/15, ha rigettato un ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate, confermando ed ampliando le sentenze del 2007 n. 3673, n. 3676, n. 3678 e n. 3680.

La Suprema Corte, inoltre, ha ribadito principi già espressi ed affermati negli anni precedenti fornendo una precisa definizione al concetto di autonoma organizzazione, ossia "un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui in grado di potenziare l'attività professonale del professionista stesso" (sentenza n. 21989 del 16 ottobre 2009).
Non si ravvisa l'autonoma organizzazione "ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio alla sua attività personale" (sentenza n. 490/04/10 del 21 dicembre 2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce).

La già citata sentenza n. 3678/2007 stabilisce che "va condivisa la tesi che legittima l’imposizione solo a cospetto di una struttura organizzativa esterna del lavoro autonomo e cioè quel complesso di fattori dei quali il professionista si avvale e che per numero e importanza sono suscettibili di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know-how".

Infine va specificato che non solo i Professionisti come Consulenti, Dottori Commercialisti, Geometri et similia, nelle condizioni di cui sopra sono esenti dall'IRAP, ma anche coloro che, obbligati dalla particolare tipologia della loro attività, utilizzano, per cause di forza maggiore, beni di alta qualità e, conseguentemente, dal costo elevato.
E' quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto la quale, con sentenza n. 36 del 26/03/2013, stabilisce che "stando alla documentazione versata in causa, sebbene il valore dei cespiti ammortizzabili e dei beni strumentali sia assai elevata, non può essere trascurato, a differenza di quanto deciso dal primo giudice, il fatto che l'appellante, svolgendo attività di medico specialista oculista, non può che utilizzare macchinari e strumentazione assai costosa, ma si tratta, appunto, della strumentazione senza la quale l'attività non potrebbe essere oggi efficacemente svolta: si tratta di strumentazione assolutamente necessaria. Ne deriva che l'elemento di valutazione rappresentato dal valore di tale strumentazione non può giustificare, di per sé, in assenza di altri elementi, l'esistenza di una autonoma organizzazione, come, invece, si potrebbe ritenere in altri casi di attività che non richiedono necessariamente l'impiego di macchinari costosi (in relazione alle quali, appunto, l'esistenza di beni strumentali di elevato valore potrebbe essere indice di una autonoma organizzazione)".



Fonti:
Cass. 3673, 3676, 3678, 3680/2007; 21989/2009; 15010/2015;
CTP Lecce 490/04/10;
VTR Veneto 36/2013;

Articolo del:


di C.d.L. Marco Angelo Zimmile

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