Profili costituzionali e giuridici dell'art 644 c.p.


Conosciamo il delitto di usura sotto il suo profilo costituzionale e giuridico
Profili costituzionali e giuridici dell'art 644 c.p.

È manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 644 c.p. prospettata sotto il profilo dell'indeterminatezza della prestazione, in quanto è chiaro che il giudice deve riferirsi alla nozione comune, secondo cui sono usurari gli interessi sproporzionati alla prestazione e, cioè, notevolmente superiori a quelli che di regola vengono corrisposti per simili prestazioni.

È manifestamente infondata, in relazione all'art.3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 644 c.p. proposta sotto il profilo che solo la prestazione dell'usurario deve sempre consistere in denaro o altra cosa mobile, mentre la contrapposizione non ha questo limite.

Infatti, la contraprestazione del soggetto passivo può ben consistere anche in immobili che risultino nella nozione di vantaggi, non è indifferente che essa consista in cose mobili o immobili, rilevante essendo solo che si tratti di vantaggi patrimoniali, di cose cioè economicte valutabili.

Il delitto di usura è ravvisabile anche quando il soggetto passivo riveste la qualità di imprenditore commerciale, costretto a richiedere prestiti ed a corrispondere interessi usurari per sopperire a necessità di carattere aziendale o personale, mentre, al fine della sua configurabilità, sono indifferenti le condizioni economiche.

Infatti, un individuo può essere assillato da bisogno impellente di denaro, assoggettandosi, perciò, all'intenzionale sfruttamento da parte del mittente, che lo induce ad accettare pattuizioni usurarie con interessi esorbitanti.

La configurabilità del delitto di usura non può essere esclusa nei confronti di una società avente personalità giuridica, poiché la norma incriminatrice di cui all'art. 644 c.p. prescinde dalla qualità e dalla natura giuridica del soggetto al quale è rivolta la pretesa usuraria, purchè ricorrano gli altri requisiti necessari e cioè lo stato di bisogno in cui versa il promittente gli interessi usurari e la volontà del soggetto attivo di trarre profitto dalla particolare situazione.

In tema di usura, lo stato di bisogno, di cui all'art. 644 c.p. sotto il soggettivo è una particolare condizione psicologica. Nel delitto di usura lo stato di bisogno non è considerato dalla legge come una situazione materiale ma come una condizione psicologica, in cui la persona si trova e per il quale non ha piena libertà di scelta.

In tema di reato di usura non vi sono indicazioni normative circa la natura usuraia degli interessi pattuiti; spetta al giudice di merito stabilire, quando possa ravvisarsi tale natura.

Ai fini della sussistenza del delitto di usura, è necessario da un lato che gli interessi convenuti siano esorbitanti, in relazione al breve lasso di tempo in cui il debito si debba saldare, e dall'altro che ricorra uno stato di bisogno effettivo e improcastinabile.

L'interesse è necessario quando è sininserie causa, cioè non ha una controprestazione corrispondente, spetta al giudice stabilire quando un interesse cessa di essere il legittimo profitto del capitale e comincia a diventare profitto usurario.

Ai fini della sussistenza del reato di usura, lo stato di bisogno, se da un lato non deve essere inteso come uno stato di necessità tale da annientare la libertà di determinazione del soggetto passivo,non si può neppure identificarsi in una semplice difficoltà che induca a ricorrere al privato o, addirittura, con la finalità di procurarsi un vantaggio nella previsione di proficui investimenti dovendo pur sempre essere di intensità tale da limitare la libertà di scelta.

In tema di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie relative al delitto di usura non è sufficiente motivare il provvedimento in ordine a fumus delieti, occorrendo altresì dare atto della sussistenza di un rapporto di pertinenza fra le singole disponibilità sottoposte a vincolo e lo specifico fatto-reato contestato.

L'abrogazione dell'art.644 bis e.p. ad opera della L. 07.03 .1996 n.108 e il contestuale inserimento della relativa fattispecie criminosa nell'art . 644, e.III, e .p . non incide sulla competenza per materia inquanto attiene ai reati anteriormente commessi, i quali in applicazione della regola di cui all'art.2, e.III, e.p ., con pena superiore a quella prevista al tempo della loro commissione, secondo la regola generale di cui all'art. 7, nella competenza del pretore.

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di Avv. Piervito Napoletano

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