Profili di responsabilità giuridica del dirigente d’azienda pre-virus


Adeguare e sviluppare in maniera programmatica l'evoluzione professionale dei dirigenti e dei quadri superiori, nonché anche la cultura imprenditoriale, risulta urgente
Profili di responsabilità giuridica del dirigente d’azienda pre-virus

L’evoluzione tecnologica dello sviluppo delle politiche gestionali e finanziarie delle imprese, indubbiamente rappresenta una variabile endogena assai importante all’interno del sistema produttivo capitalistico occidentale.

Adeguare e sviluppare in maniera programmatica l’evoluzione professionale dei dirigenti e dei quadri superiori, nonché anche la cultura imprenditoriale, risulta quindi uno dei principali modi di declinazione di uno specifico modo di produrre.

Se si volesse provare a dare una definizione spicciola di capitalismo lo si potrebbe definire come un “modo di produrre denaro mediante l’uso di denaro” e proprio il tessuto delle piccole e medie imprese è quello da cui tale sistema trae linfa vitale.

Certo è che un sistema, per evitare di degenerare in aberrazioni del suo essere, deve regolare mediante paletti il modus operandi dei propri operatori.

Lo stesso ordinamento giuridico è la gabbia entro cui si disciplinano i comportamenti dei consociati per far sì che, appunto, la libertà di ciascuno si arresti ove inizi il turbamento dell’usufruizione da parte dell’altro e proprio la responsabilità amministrativa delle società rappresenta una delle sottili rosse che delimitano i comportamenti dei singoli al fine di evitare l’ingrippo dell’organismo in toto.

Le problematiche connesse al principio di “responsabilità amministrativa” limitatamente ai reati commessi dai propri amministratori, dirigenti o dipendenti nell’interesse o a vantaggio dell’azienda stessa.

Le ipotesi di reato, di cui sopra detto, trovano forza e definizione secondo il principio di legalità nelle sue due colonne d’ercole rappresentate dal d.lgs. 231/01 e dal d.lgs. 81/08 e abbracciano uno spettro ampio di ipotesi delittuose che vanno dai reati cosiddetti “contro la pubblica amministrazione” ai reati di violazione delle norme infortunistiche senza estromettere la grande categoria (anche se diciamo di recente relativa definizione) dei reati ambientali.

Si è assistito, quindi, al passaggio da un sistema sanzionatorio incentrato sulla variante del dolo a quello di un sistema ove anche la colpa viene indicata come categoria di imputabilità del reo.

Le sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive previste dal decreto hanno una forte funzione dissuasiva esplicata nella pratica quotidiana con una sanzione presentante pena edittale assai alta; tuttavia la presunzione di responsabilità di responsabilità viene superata qualora l’azienda dimostri di avere adottato un modello organizzativo idoneo alla loro prevenzione avendo quindi una discriminate prevista.

Le misure cautelari e il regime sanzionatorio presentano, comunque, anche un contraltare rappresentato da un sistema o, per meglio dire, dalla presenza di un programma di gestione dei rischi condiviso con i dirigenti e i responsabili aziendali che si regga su prevenzione, protezione e autoassicurazione.

Ad esso si affianca la creazione di specifici protocolli di intesa atti ad eliminare la discrezionalità del sistema a favore di una maggiore certezza della regolamentazione.

Il sistema del dialogo sociale oggi ha preso il posto della stagione delle lotte di classe e il termine “bilateralità”, quale altro nome del fenomeno del dialogo tra le parti sociali, si esplica nel rapporto di lavoro in una maggiore partecipazione della classe lavoratrice alle decisioni che la riguardano.

Accanto a questo fenomeno si prevede anche l’approvazione di appositi codici etici aziendali interni alla struttura produttiva quali vere e proprie carte dei diritti (ma anche dei doveri) delle parti in causa.

I modelli di organizzazione, gestione e controllo integrati prevedono come scopo ultimo la costruzione di organizzazioni orientate a dare una nuova risposta alle mutate dinamiche competitive del mercato.

La gestione del capitale umano, la gestione strategica e il ruolo delle risorse umane nel contesto competitivo odierno passa anche e soprattutto da quanto sopra detto.

Il d.lgs 231/08 si prefigura come obiettivo quello di migliorare l’efficienza allocativa delle risorse del sistema e la riduzione dei costi proprio dando la caccia alle esternalità negative del sistema rappresentate dagli sprechi e dall’inefficiente allocazione delle risorse, fatto questo connubiato all’arginare il proliferare dei reati contro la pubblica amministrazione e nello specifico corruzione ed indebita percezione di erogazioni che il sistema penalistico vigente sanziona in maniera assai pesante.

Le scelte manageriali di rendere efficiente la gestione della catena non può sottacere, appunto, alla responsabilità di tipo amministrativo che altro non è che una delle teste dell’hydra “ordinamento giuridico” che la tradizione giuridica peloritana stessa indicava attraverso le parole del professor Salvatore Pugliatti che lo definiva come la “normale forma associativa che una qualunque comunità umana si fa da sé per regolare i propri rapporti” e le tre teste di questa mitologica bestia sono, appunto, simbolicamente i guardiani dell’ordinamento giuridico capitalista e dei comportamenti della comunità umana che lo popola.

La responsabilità dei dirigenti del settore privato (sistema mutuato anche dallo stesso “Pacchetto Brunetta”) è una utile risorsa del sistema ed un modello ove la deterrenza della possibile sanzione rappresenta un utile catalizzatore e un lubrificatore del sistema; parallelamente la nuova possibilità da darsi a quadri e amministratori di avere una copertura assicurativa, sia per la gestione completa degli eventi dannosi e per la gestione amministrativa dei contratti, pone fine alle eventuali questioni di illegittimità collegabili alle presunte e potenziali violazioni dell’articolo 3 della costituzione della repubblica.

Il contesto decisionale attuale risulta assai complesso e la valutazione di un’impresa passa anche attraverso l’analisi, la previsione e la gestione dei problemi collegati alla responsabilità oggi più che mai che la responsabilità civile va di pari passo con il rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro desumibili dalla normativa interna e soprattutto comunitaria dove il principio di precauzione si collega a quello del “cost reduction”.

Il mercato risulta in continuo cambiamento e il controllo si connubia con la cooperazione e la formazione ormai sempre più necessariamente settoriale di specifico compartimenti produttivi.

Necessita l’individuazione delle aree d’intervento più importanti, la domanda e le direttrici dello sviluppo e dell’innovazione al fine di focalizzare le metodologie e i processi produttivi per venire incontro alle aspettative degli utenti e al principio di “auto-responsabilità” per le attività svolte.

Naturalmente il sistema a volte s’inceppa come il recente verdetto giudiziale del caso Thyssen Group ha dimostrato con le leggi del Nord Reno-Westfalia, il land in cui abitano Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz e l’azienda ha la sua sede, consentono ai due condannati per l'incendio in cui morirono sette operai di poter stare in carcere soltanto la notte. Il verdetto della Cassazione risale al 13 maggio 2016, ma ci sono voluti molti passaggi tra palazzi di giustizia, ministeri e ambasciate di Roma e Berlino per arrivare lo scorso febbraio alla richiesta di carcerazione. Poi la decisione di concedere la semilibertà e il commento del procuratore generale Saluzzo “Mi dispiace per le famiglie”…

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di Dott. Davide Maria De Filippi

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