Promotore finanziario e informazioni riservate


Obbligo di riservatezza per i promotori finanziari sulle informazioni acquisite dai clienti. Principio di liceità e correttezza
Promotore finanziario e informazioni riservate
I promotori finanziari, in ragione dell'attività svolta, vengono a conoscenza di informazioni sulla situazione finanziaria degli investitori ed in ordine alle informazioni de qua sono tenuti a mantenere la massima riservatezza, astenendosi dal diffondere le informazioni acquisite se non per ragioni strettamente collegate all'attività di investimento.

L'art. 107 co. 2 del Regolamento Consob recante norme di attuazione sul Dlgs. 58/98 in materia di intermediari, nel dettare regole generali di comportamento per i promotori finanziari afferma che gli stessi sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o potenziali clienti. L'art. 31 co. 7 T.U. (Dlgs. 58/98), tassativamente, prevede i casi in cui è possibile violare il suddetto obbligo di riservatezza, attribuendo alla Consob il potere di chiedere ai promotori informazioni su dati o notizie, essendo espressamente vietato l'utilizzo di tali dati per ragioni diverse da quelle strettamente personali.

Il Tribunale di Venezia, sez. III, con sentenza del 20 giugno 2005 ha riconosciuto che "l'illecita divulgazione di informazioni riservate, come possono essere quelle patrimoniali relative a un rapporto di investimento, può essere senz'altro fonte di pregiudizio della persona che ha il pieno diritto di mantenere il riserbo sulla tipologia, sull'entità degli investimenti e sulla propria disponibilità finanziaria".

D'altro canto, le banche, nei rapporti con la clientela, hanno l'obbligo di mantenere il riserbo sulle operazioni, sui conti e sulle posizioni degli utenti dei servizi bancari, trattasi di un obbligo connaturato al rapporto banca-cliente, che costituisce applicazione del dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (artt. 1175,1375 e 1337 c.c.).
L'illecita divulgazione di notizie riservate da parte del promotore è contraria anche al principio di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali di cui all'art. 20 L. 675/96, con conseguente responsabilità giuridica anche della banca quale titolare del trattamento nei confronti degli utenti in relazione ai servizi prestati, nonchè ai sensi dell'art. 2.049 c.c.

Il danno de quo potrà essere liquidato in via puramente equitativa, in quanto proprio la violazione del canone di correttezza nel trattamento dei dati personali ha provocato la lesione dell'interesse non patrimoniale ed il turbamento psicologico per l'indebita divulgazione.

Articolo del:


di Doriana De Simone

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse