Proposte di modifica per l'imposta di successione


La proposta di legge n.2830 prevede la modifica delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni
Proposte di modifica per l'imposta di successione
In questi ultimi tempi la stampa specializzata e non ha diffuso notizie in merito alle intenzioni del Governo di apportare modifiche al D. L. n. 262/l 2006 con riguardo alle norme in materia di imposta di successione previste dal D.Lgs. 346/90.
In realtà le notizie di stampa sono di questi ultimi mesi ma la proposta di legge alla quale si riferiscono risale al 20 gennaio 2015. Si tratta della proposta di legge n. 2830 presentata dai deputati Marcon, Paglia, Pannarale Sberna, Ricciatti, Costantino, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Airaudo, Placido del Partito Sinistra e Libertà che muove dalla considerazione che le attuali franchigie sarebbero troppo elevate e le aliquote troppo basse e che le modifiche proposte sarebbero più aderenti al principio costituzionale della progressività delle imposte, colpendo manifestazioni di ricchezza elevata e consentirebbero un aumento delle entrate finalizzato ad una più equa distribuzione della ricchezza.
Nel dettaglio si propone di ridurre la franchigia per gli eredi in linea retta da € 1.000.000 a € 500.000, applicando per tali soggetti l’aliquota del 7% a fronte del 4% attuale; di mantenere la franchigia di € 100.000 per fratelli e sorelle ma di elevare l’aliquota all’8% rispetto all’attuale 6%; di applicare l’aliquota del 10% per gli altri parenti fino al quarto grado ed affini in linea retta ed in linea collaterale fino al terzo grado, rispetto all’attuale 6% ed infine di applicare per gli altri soggetti l’aliquota del 15% rispetto all’attuale 8%.
Inoltre per beni trasferiti con valori superiori a cinque milioni di euro, le suddette aliquote verrebbero triplicate.
Lo stesso trattamento subirebbero gli atti di trasferimento a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione.
Nella proposta di legge, inoltre non vengono riproposte le agevolazioni, in termini di franchigia a favore dei soggetti portatori di handicap, attualmente pari a € 1.500.000 per cui deve ritenersi che i proponenti intendono abrogare tale disposizione.
Inoltre viene prevista l’abolizione delle lettere i) ed h) del comma 1 dell’art. 12 del D.Lgs. 346/90 comportando così l’assoggettamento ad imposta dei titoli di Stato (BOT e CCT) e degli altri titoli garantiti dallo Stato (Buoni postali).
Pertanto oltre a prevedere un rilevante appesantimento del prelievo con la riduzione della franchigia e l’aumento delle aliquote, di fatto si sovrappone l’abolizione di esenzioni e riduzioni sia nei confronti dei soggetti portatori di handicap che dei risparmiatori che hanno investito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
Invece di limitarsi ad aggravare il carico fiscale dei trasferimenti per successione a causa di morte o per gli atti di liberalità, i proponenti avrebbero potuto dedicare maggiore attenzione a rivedere l’intero impianto della normativa in materia, provvedendo a dotare di maggiore omogeneità il Testo Unico dell’Imposta di successione e donazione necessaria per effetto delle continue modifiche succedutesi nel tempo che hanno creato non pochi problemi interpretativi.
Uno tra tutti quello concernente la tassazione del cosiddetto coacervo con le donazioni effettuate in vita da de cuius ad eredi e legatari. Infatti dopo la modifica del sistema di tassazione, da progressivo a proporzionale, avvenuta nell’ormai lontano 2000, è rimasta invariata la norma disposta in via antielusiva che considerava "ai soli fini della determinazione delle aliquote" maggiorato l’asse ereditario di tutte le donazioni fatte in vita agli eredi e legatari. E’ evidente che con il sistema proporzionale tale previsione non ha più senso ma l’Agenzia delle Entrate per giustificarne la sopravvivenza ha inteso riferire il coacervo al calcolo della misura della franchigia a favore dei parenti in linea retta e dei fratelli. E’ da auspicare pertanto che in sede di emendamenti al progetto di legge si ponga un punto fermo sulla questione o prevedendo espressamente che il coacervo sia finalizzato al calcolo delle franchigie o che venga del tutto abolito.

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di Domenico Montemurno

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