Proroga versamenti 2019: nuovo calendario per la rateizzazione
L’Agenzia dell’Entrate, con la risoluzione n. 71 del 01/08/2019, ha specificato il nuovo calendario per chi sceglie di avvalersi della proroga al 30 settembre 2019 dei termini per il pagamento delle imposte.
Ricordiamo che, come chiarito con la risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019, la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:
• esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
• dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione;
e, quindi, ricorrendo tali condizioni, si applica anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:
• applicano il regime forfetario agevolato,
• applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
• determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;
• ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
Tutto ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la norma ha prorogato “al 30 settembre 2019” “i termini dei versamenti che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019” intendendosi, il termine del 30 giugno per il versamento del saldo e del primo acconto per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ovvero i termini di versamento che scadono in detto arco temporale per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare”.
La Risoluzione riporta, quindi, la seguente tabella riepilogativa:
Viene, infine, precisato che resta ferma la facoltà di versare, prima del 30 settembre 2019, le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, vale a dire senza beneficiare della proroga in commento.
In tale ipotesi vanno versate, entro il 30 settembre 2019:
- le prime quattro rate, senza interessi;
- o, qualora ci si avvalga del beneficio di cui al citato articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 435 del 2001, le prime tre rate senza maggiorazione ed interessi.
In tutti i casi è, comunque, necessario dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.
Qualora, invece, entro il termine del 30 settembre 2019, si effettuino più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), resta fermo l’obbligo di versare la differenza dovuta a saldo al più tardi entro il 30 settembre 2019, senza interessi.
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