Prosecuzione dei lavori di ristrutturazione
Se i lavori consistono nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, si tiene conto anche delle spese sostenute negli anni passati
Originariamente il limite di spesa agevolabile al 36% era pari ad € 77468.53 a soggetto, successivamnete poi ridotto a € 48000.00 ad opera del D.L. N.223/2006, relativamente alle spese sostenute dal 1° ottobre 2006; il medesimo Decreto aveva inoltre disposto che il limite agevolabile doveva essere inteso complessivamnete per unita' immobiliare e relative pertinenze.
L'art.16-bis TUIR al comma 1 conferma il limite massimo agevolabile di € 48.000,00 da intendersi complessivamente ad unita' immonbiliare.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48000 euro per unita' immobiliare.
Per effetto delle misure contenute nel D.L. n.83/2012 e nel D.L. n.63/2013 il limite di spesa agevolata per il periodo 26 giugno 2012 - 31 dicembre 2015 e' pari ad € 96000.00 per ciascuna unita' immobiliare.
Con le Risoluzioni 4 giugno 2007 n.124, 12 luglio 2007 n.167 e 29 aprile 2008 n. n.181, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite massimo agevolabile deve essere inteso complessivamente per l'unita' immobiliare a destinazione abitativa e le pertinenze unitariamente considerate.
In sostanza non e' piu' possibile calcolare un autonomo limite di spesa per le pertinenze; non rileva neanche il fatto che dette pertinenze siano accatastate autonomamente.
Gli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali assumono rilievo autonomo ai fini del limite massimo agevolabile rispetto agli interventi sulle singole unita' immobiliari.
Tale previsione e' stata confermata dalle risoluzioni 25 gennaio 2008, n.19 nonche' 3 agosto 2007 n.206: in detti documenti, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di una distinta previsione agevolativa, devono essere considerate in modo autonomo.
Inoltre, in caso di titolarita' da parte di un condominio, di piu' appartamenti il limite agevolabile riferito alle parti comuni (€ 48000.00) va considerato per ogni abitazione.
Come accennato, il limite di spesa e' annuale e riguarda il singolo immobile interessato dagli interventi. Se pero' i lavori consistono nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti ai fini del computo del limite massimo delle spese agevolabili si tiene conto anche di quelle sostenute negli anni passati.
Tale vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di meri prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. L'intervento si puo' considerare autonomo sulla base degli elementi riscontrabili in via di fatto e qualora richiesti dalla normativa, sulla base della normativa, sulla base degli adempimenti amministrativi relativi all'attivita' edilizia (denuncia di inizio attivita', collaudo dell'opera, dichiarazione di fine lavori).
Non e' previsto che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter benificiare nuovamente della detrazione (Circolare 17/2015).
L'art.16-bis TUIR al comma 1 conferma il limite massimo agevolabile di € 48.000,00 da intendersi complessivamente ad unita' immonbiliare.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48000 euro per unita' immobiliare.
Per effetto delle misure contenute nel D.L. n.83/2012 e nel D.L. n.63/2013 il limite di spesa agevolata per il periodo 26 giugno 2012 - 31 dicembre 2015 e' pari ad € 96000.00 per ciascuna unita' immobiliare.
Con le Risoluzioni 4 giugno 2007 n.124, 12 luglio 2007 n.167 e 29 aprile 2008 n. n.181, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite massimo agevolabile deve essere inteso complessivamente per l'unita' immobiliare a destinazione abitativa e le pertinenze unitariamente considerate.
In sostanza non e' piu' possibile calcolare un autonomo limite di spesa per le pertinenze; non rileva neanche il fatto che dette pertinenze siano accatastate autonomamente.
Gli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali assumono rilievo autonomo ai fini del limite massimo agevolabile rispetto agli interventi sulle singole unita' immobiliari.
Tale previsione e' stata confermata dalle risoluzioni 25 gennaio 2008, n.19 nonche' 3 agosto 2007 n.206: in detti documenti, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di una distinta previsione agevolativa, devono essere considerate in modo autonomo.
Inoltre, in caso di titolarita' da parte di un condominio, di piu' appartamenti il limite agevolabile riferito alle parti comuni (€ 48000.00) va considerato per ogni abitazione.
Come accennato, il limite di spesa e' annuale e riguarda il singolo immobile interessato dagli interventi. Se pero' i lavori consistono nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti ai fini del computo del limite massimo delle spese agevolabili si tiene conto anche di quelle sostenute negli anni passati.
Tale vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di meri prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. L'intervento si puo' considerare autonomo sulla base degli elementi riscontrabili in via di fatto e qualora richiesti dalla normativa, sulla base della normativa, sulla base degli adempimenti amministrativi relativi all'attivita' edilizia (denuncia di inizio attivita', collaudo dell'opera, dichiarazione di fine lavori).
Non e' previsto che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter benificiare nuovamente della detrazione (Circolare 17/2015).
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